Sì all'errore sull'identità: l'orientamento sessuale
non è «mera qualità» della persona ma un elemento
che compone la sua soggettività specifica
Sì all'annullamento ex articolo 122 Cc, comma secondo, del matrimonio contratto da poco se uno dei coniugi ha tenuto nascosto all'altro la propria omosessualità: si configura infatti un vero e proprio errore sull'identità della persona laddove l'orientamento sessuale non può essere considerata una «mera qualità» della persona ma costituisce un elemento che compone la sua soggettività specifica. È quanto emerge da una sentenza depositata di recente dalla nona sezione civile del tribunale di Milano.
Identità e vincolo
È vero, l'annullamento non può essere richiesto ai sensi dell'articolo 122 comma terzo n. 1 Cc, in quanto l'errore non riguarda una malattia o anomalia o deviazione sessuale: nessun lessico giuridico, medico, sociale ed etico colloca «l'omosessualità in un tale paradigma nosografico». Ma attenzione: l'annullamento può ben essere richiesto - e concesso - ai sensi del secondo comma dell'articolo 122 comma Cc: l'errore, infatti, cade sulla "identità sessuale" del consorte, che ne definisce la direzione del comportamento sessuale. Nel caso di specie, di fronte a le nozze contratte senza iniziale convivenza, il marito confessa in costanza di matrimonio l'attrazione sessuale per persone del suo stesso sesso con rapporti continuati anche dopo la costituzione del vincolo. Va dunque accolta la domanda delle moglie: ognuno per la sua strada e spese compensate.
Dario Ferrara (da cassazione.net)