Cassazione civile, SS.UU., sent. 26.1.2011 n. 1782
Il contributo ai fini dell’iscrizione all’Albo degli avvocati costituisce una tassa e, quindi, sulle controversie deve decidere il giudice tributario.
Così hanno stabilito i giudici della Corte, a sezioni unite, con la sentenza 26 gennaio 2011, n. 1782 (cfr. anche sull’argomento delle imposte e tasse in genere Cass. civ. SS.UU. 26.01.2011, n. 1780) precisando, altresì che il contributo dovuto dagli avvocati ha natura fiscale e quindi sarà il giudice tributario competente a decidere in caso di contestazioni.
Nella sentenza che qui si commenta viene precisato che nonostante il fatto che la prestazione in oggetto venga denominata contributo, lo stesso presenta le caratteristiche di una tassa e cioè:
- collegamento della prestazione imposta alla spesa riferita ad un presupposto che sia economicamente rilevante, ossia il legittimo esercizio della professione forense;
- doverosità della prestazione, poiché l’avvocato iscritto non ha facoltà di scelta in merito al versamento della stessa tassa (ossia se pagarla o meno); il pagamento di tale contributo è condizionato al “solo fatto dell’appartenenza all’ordine”.
Nella decisione in commento si legge, infatti, testualmente che …….”anche se l'art. 14, D.lgs.Lgt. n. 382 del 1944, denomina "contributo", la prestazione dovuta dagli iscritti nell'albo per le spese del funzionamento del Consiglio (Nazionale Forense), tale denominazione è irrilevante al fine di determinare (od escludere) la natura tributaria della prestazione.
Questa, infatti, ha le stesse caratteristiche e scopi della "tassa" (così denominata, secondo un linguaggio tipico del diritto tributario) prevista dall'art. 7 del medesimo decreto. Tale norma, al comma 2, prevede che ()il Consiglio (dell'Ordine) può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari…”.
(Da Altalex del 14.2.2011. Nota di Manuela Rinaldi)