L'utilizzo occasionale per fini non istituzionali non integra «l'appropriazione» del veicolo
Non bastano pochi e circoscritti episodi di uso personale dell'auto di servizio per configurare il peculato d'uso a carico dell'assessore comunale: risulta escluso un danno significativo all'ente con la conseguenza dell'insussistenza dell'illecito.
Lo precisa la sentenza n. 7177 del 24 febbraio 2011, emessa dalla sesta sezione penale della Cassazione.
Nove episodi complessivi contestati a sei componenti della Giunta di un grande Comune italiano, sorvegliati per più di un anno, non sono sufficienti a integrare il reato previsto e punito dal secondo comma dell'articolo 314 Cp.
È vero: distraendo il veicolo di servizio dall'uso per fini istituzionali l'amministratore pubblico sottrae all'ente il carburante e il tempo di lavoro dell'autista, oltre che la vettura in sé stessa.
L'uso temporaneo del bene pubblico per fini non istituzionali, tuttavia, non fa scattare di per sé il peculato d'uso: il reato va anzi escluso di fronte a condotte del tutto occasionali, laddove non risulta apprezzabile il pregiudizio patrimoniale all'ente né si configura un'appropriazione dell'automobile di servizio che pregiudica l'ordinaria attività funzionale dell'amministrazione.
È rilevante, infine, che i sei assessori non abbiano "prestato" a terzi le macchine del Comune. Confermato il non luogo a procedere.
(Da telediritto.it)