La produzione in giudizio di una lettera qualificata riservata personale non diviene priva di rilevanza disciplinare allorquando il suo contenuto sia comunque processualmente acquisito ... sulla base degli scritti difensivi e della prova documentale, i quali siano tali da far perdere alla corrispondenza il carattere di riservatezza rendendola altresì ininfluente ai fini della decisione.
La lettura sistematica dell'art. 28 c.d.f. non consente invero di valutare, ai fini disciplinari, l'utilità e l'influenza della produzione della corrispondenza scambiata fra avvocati, rilevando la sola considerazione che l'avvocato abbia scritto ed inviato quella specifica lettera con la volontà espressa di mantenerla nello stretto ambito di personale colleganza.
Foroeuropeo (da telediritto.it del 16.3.2011)