La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 5537 del 9 marzo 2011 ha affermato che se la polizza RC di un camion di un'azienda viene trasferita su di un altro veicolo ma a bordo del camion rimane comunque esposto il contrassegno, in caso di incidente stradale, l'assicurazione non copre il danno nell’ipotesi in cui venga provato che il contratto è stato effettivamente trasferito sull’altro veicolo.
La vicenda prende le mosse da un sinistro stradale in cui hanno perso la vita la moglie e la madre dell'attore. A seguito dell’impugnativa promossa dall'uomo, la compagnia assicurativa ha proposto ricorso incidentale nei confronti della società proprietaria del veicolo in questione. La polizza, che prima è stata intestata all'autocarro protagonista della vicenda, è stata sostituita e utilizzata per un altro mezzo della stessa azienda. La Corte territoriale di Palermo ha condannato i convenuti, riconoscendo altresì la validità del contratto di assicurazione per la responsabilità civile con riferimento all'autocarro condotto dall'investitore. Contro tale decisione la compagnia assicurativa ha proposto ricorso in Cassazione.
I giudici supremi hanno affermato che dove si provi che il contratto assicurativo sia stato trasferito su un veicolo diverso da quello in relazione al quale si era formato, la permanenza sul veicolo stesso non può determinare di per sé la responsabilità della compagnia assicurativa. Secondo la costante giurisprudenza della Corte infatti il principio della prevalenza delle risultanze del contrassegno assicurativo trova applicazione solo nei rapporti tra assicuratore e danneggiato e non quindi tra l'assicuratore e l'assicurato.
(Da avvocati.it del 16.3.2011)