Le sezioni unite civili della Cassazione, con sentenza n. 4773 depositata il 28 febbraio 2011, hanno stabilito che non commette nessun illecito disciplinare il professionista che non risponde ad una richiesta del Consiglio dell'Ordine di fornire chiarimenti su un esposto che lo riguarda.
Il 26 settembre 2008 il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Pistoia ha decretato la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per quattro mesi per non avere fornito al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati le proprie deduzioni in relazione ad un esposto presentato nei suoi confronti da un cliente. Avverso la decisione del Consiglio l'avvocato si è rivolto al Consiglio nazionale forense. Il Cnf ha rigettato il gravame del professionista confermando la sanzione. L'avvocato si è quindi rivolto alla Suprema Corte.
I giudici hanno stabilito che non costituisce illecito disciplinare (sanzionato all'articolo 24 del codice deontologico) la mancata risposta dell'avvocato alla richiesta da parte del Consiglio dell'Ordine di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a un esposto presentato per fatti disciplinariamente rilevanti.
L'avvocato è quindi sanzionabile solamente per la mancata risposta ad un esposto presentato da un altro iscritto.
(Da avvocati.it del 2.3.2011)