Come è noto, dal 21 marzo 2011, per tutte le controversie civili che abbiano come oggetto una delle fattispecie previste dall'art. 5 D. Lgs. n. 28/2010, è obbligatorio esperire il tentativo di conciliazione prima di inoltrare la controversia innanzi al Giudice competente. Con il famoso decreto mille proroghe è stato stabilito che le controversie in materia di condominio, risarcimento danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti, la condizione di procedibilità, di cui all'art 5 del decreto citato, andrà applicata non dal 21 marzo 2011 ma con la proroga di un anno.
In questa sede non si vuole entrare nel merito del decreto, sotto il profilo politico, ma alcune domande esigono risposta sotto il profilo giuridico, applicativo della stessa.
Mi voglio limitare solo ad un aspetto che è sfuggito a pochi, e che riguarda l'ipotesi di una domanda di mediazione formulata da Tizio, comune cittadino, che chiede il risarcimento del danno subito in esito ad una operazione effettuata dal Dott. Caio, per il quale è stata individuata responsabilità medica professionale. Tizio si rivolge al proprio legale volendo intentare causa contro il Dott. Caio. Il legale, correttamente, avvisa Tizio che prima di poter procedere davanti al Tribunale competente, bisognerà esperire un tentativo di mediazione civile presso uno degli organismi accreditati alla mediazione nell'elenco tenuto dal Ministero della Giustizia. Così viene formulata la domanda di mediazione, alla quale il Dott. Caio ha interesse a rispondere difendendo i propri diritti, tra i quali rientra anche quello della copertura assicurativa della quale lo stesso beneficia.
Il Dott. Caio si rivolge al proprio legale affermando di avere comunque un contratto di assicurazione con la Societa X che copre la dichiarata responsabilità medica dello stesso. L'imbarazzo del legale è comprensibile, in quanto non è stata prevista nel decreto l'ipotesi di chiamata del terzo in garanzia. E l'imbarazzo sarà ancora piuù forte quando fra un anno anche le controversie che hanno come oggetto il risarcimento del danno derivante da sinistri stradali dovrnno essere risolte spesso con la chiamata del terzo.
Nel silenzio della legge, noi interpreti del diritto e soggetti deputati all'applicazione concreta della normativa non possiamo che coniugare le norme previste nel decreto introduttivo la mediazione civile con le norme del nostro codice di rito che prevedono la chimata del terzo in garanzia e, anche, l'intervento del terzo.
A parere di chi scrive il Dott. Caio non potrà svolgere la mediazione senza potere chiamare in garanzia l'assicurazione propria. Infatti se non ci fosse la chiamata della assicurazione in sede di mediazione, nell'instaurando procedimento civile l'assicurazione non potrà più essere chiamata, in quanto non ha partecipato alla mediazione e non ha avuto la possibilità di avere accesso ad una forma di risoluzione alternativa della controversia rispetto a quella canonica prevista nel codice di procedura civile. Il tutto si produrrebbe anche a danno del medico che, nel caso in cui gli venisse riconosciuta la responsabilità civile medica professionale, verrà condannato al risarcimento del danno senza poter beneficiare della copertura assicurativa.
Un problema non da poco atteso che lo spirito del decreto e della mediazione si manifestano nella possibilità di ridurre il carico di contenzioso civile presente nei Tribunali e nei Giudici di Pace, ma non garantendo una effettiva tutela e un effettivo diritto di difesa nei confronti di chi subisce una azione giuridica.
Un problema che, stranamente, il legislatore non ha risolto o, comunque, pensato di risolvere atteso che questo tipo di controversie che impegnano le assicurazioni, sono tradizionalmente quelle che evitano di intasare i Tribunale e i Giudici di Pace per la forte carica di bonario componimento insita nelle stesse.
Pertanto appare ovvio che il soggetto chiamato da una domanda di mediazione, possa avere il diritto di far partecipare alla stessa la propria assicurazione, nel proposito di risolvere la controversia senza la necessità di introdurre un giudizio, offrendo una tutela maggiore a chi si è premunito assicurando la propria attività professionale.
Diversamente direi che il D. Lgs. presenta profili di ncostituzionalità evidenti sia per ciò che concerne l'art. 3 della Costituzione sia per ciò che riguarda l'art. 24. della stessa Carta Fondamentale.
Stesso discorso riguarda l'intervento del terzo. Ci si chiede se il terzo possa intervenire nel giudizio introdotto in esito alla procedura di mediazione o, se il Giudice debba rimandare le parti dal Mediatore per esperire in maniera completa e coordinata il tentativo previsto dal decreto. A rigor di legge la risposta non può che essere positiva nel senso che se il Giudice accerta che c'è un intervento del terzo o non lo ammette, o, se lo ammette, lo potrà fare a condizione di ulteriore esperimento del tentativo di conciliazione.
Queste sono delle semplici osservazioni che mi pongo e prospetto in attesa della concreta attuazione del decreto e del suo impatto con il procedimento civile, conscio che solo la giurisprudenza e la prassi potranno dare risposta a questi quesiti e non il legislatore.
Avv. Luca La Cava (da overlex.com del 2.3.2011)