Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 3.2.2011, n.46
Evidentemente decine di provvedimenti nel corso di quindici anni non sono tuttora sufficienti ad indurre le imprese ad evitare di praticare spamming via posta elettronica o via fax per promuovere le proprie iniziative commerciali.
Il Garante è infatti dovuto intervenire con due provvedimenti per dichiarare illecito e inibire il trattamento di due titolari del trattamento che hanno avviato compagne promozionali con l'invio di fax promozionali a terzi senza rilasciare l'informativa e senza che risulti la prova documentata di aver acquisito il consenso preventivo, specifico e informato degli interessati.
E' bene ricordare che il Garante si è riservato di verificare, con autonomo procedimento, la sussistenza dei presupposti per contestare le violazioni amministrative concernenti l'omesso rilascio dell'informativa e l'omessa acquisizione del consenso.
Lo stesso titolare del trattamento ha ammesso di che "il fax inviato al segnalante è stato inviato a decine di migliaia di imprese, tre delle quali hanno fatto richiesta di cancellazione dalla banca dati", rendendo evidente il carattere sistematico e l'illecito trattamento di dati".
(Da filodiritto.com del 14.3.2011)