Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 7.3.2011, n. 8844
Nella individuazione della responsabilità professionale del medico, bisogna contemperare:
-la valutazione del rischio patologico (originato dalla patologia accusata dall'ammalato)
-con il rischio teraupetico (originato dall'intervento teraupetico svolto dal medico).
A sua volta, il rischio teraupetico viene distinto in errore teraupetico di carattere esecutivo (per es. chirurgico) ed errore di carattere valutativo (errore diagnostico di individuazione della sintomatologia, ovvero erronea sottovalutazione dell'effetto di interazione tra farmaci o interventi comunque invasivi).
In particolare, si è sottolineato che la rilevanza penale dell'errore valutativo deve ritenersi subordinata alla condizione che esso sia manifestazione di un evidente atteggiamento soggettivo del medico di superficialità, di avventatezza, imperizia nei confronti delle necessità teraupetiche del paziente. Cioè, viene messa in rilievo l'esigenza di realizzare e recuperare un'adeguata "soggettività della colpa medica", nel senso di effettiva possibilità di manifestare uno specifico giudizio di rimprovero in ordine alla condotta, omissiva o commissiva, del sanitario, configurante la c.d. "colpevolezza della colpa".
(Da overlex.com)