venerdì 4 marzo 2011

Pignoramento presso terzi, ritenuta al 20% sulla somma dall'erogatore sostituto d'imposta

I chiarimenti delle Entrate: così le spese distratte in favore dell'avvocato del creditore

L'articolo 15, comma 2, del decreto legge 1 luglio del 2009, n. 78, integrando la disposizione di cui all'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha stabilito che, in caso di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, la ritenuta, ove prevista, deve essere effettuata dal soggetto erogatore che rivesta la qualità di sostituto di imposta, con un'aliquota pari al 20 per cento, e ha rinviato, per le modalità di attuazione, alla emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Detto provvedimento è stato adottato il 3 marzo 2010 e, nel dare attuazione alla predetta disposizione, ha precisato le modalità di effettuazione della ritenuta alla fonte e gli adempimenti da assolvere a cura dei soggetti interessati. Con la circolare 8/2011 dell'Agenzia delle entrate, direzione centrale normativa (emessa il 2 marzo 2011), si forniscono chiarimenti sulle questioni interpretative che potrebbero sorgere in fase di applicazione del provvedimento.

Valerio Giuliani (da cassazione.net)