Cass. Civ. Sez. II, sent. 23.2.2011 n. 4410
Il giudice di pace che esercita le funzioni giurisdizionali dopo la scadenza del mandato e nelle more della riconferma prima della nuova immissione in possesso per l'espletamento del successivo incarico pone in essere un'attività giurisdizionale in carenza di "potestas iudicandi" che produce la nullità assoluta del procedimento, la quale si estende alla sentenza conseguente.
(Da Altalex – fonte Massimario.it 09/2011)