venerdì 11 marzo 2011

Furto auto, non operatività polizza per colpa grave assicurato

Clausola vessatoria
>> … in tema di contratti, il requisito dell'approvazione scritta della clausola vessatoria può ritenersi soddisfatto anche nell'ipotesi in cui la clausola sia separatamente richiamata, con l'indicazione solo del numero o del titolo, unitamente ad altre clausole specificamente approvate (cfr. Cass. 20.8.2004, n. 17289, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. 16.7.2002, n. 10285, Cass. 6.11.2000, n. 14454), alcun dubbio può sussistere circa la piena efficacia, sotto tale profilo, della clausola in esame (con conseguente inoperatività della invocata garanzia), specificamente e separatamente sottoscritta dall’attore al momento dell’adesione alla polizza furto incendio propostagli dalla convenuta compagnia.
Parimenti, non può neppure sostenersi che la predetta clausola sarebbe inefficace ai sensi del combinato disposto degli artt. 1469 bis, terzo comma, n. 10, 1469 ter, quinto comma, e 1469 quinquies, secondo comma, c.c..
… non può dubitarsi del fatto che l’attore e la convenuta possano rispettivamente qualificarsi, in relazione al contratto in esame, come consumatore e professionista ai sensi dell’art. 1469 bis, secondo comma, c.c.
… il professionista può dimostrare, onde far valere la non vessatorietà della clausola, che secondo il criterio della correttezza il consumatore aveva una concreta possibilità di conoscenza del contenuto contrattuale, sicchè la sua eventuale ignoranza deve reputarsi frutto di una mera condotta negligente.
Proprio quest’ultima ipotesi deve ritenersi, verificata, ad avviso di questo Tribunale, nella fattispecie de qua.
Colpa grave – Esclusione della garanzia assicurativa
>> … , ai fini dell’esclusione della garanzia assicurativa, l’indagine da compiere deve valutare se la condotta dell’assicurato, assunta come gravemente negligente, abbia costituito elemento decisivo per consentire la realizzazione dell’evento assicurato ovvero se da essa sia derivata un'apprezzabile facilitazione dell'azione delittuosa, nell'uno e nell'altro caso non potendosi negare la sussistenza del rapporto causale tra l'imprudenza dell'assicurato e la verificazione del rischio garantito.
Nell’odierna fattispecie, tale indagine, per come sopra è stato ricostruito il sinistro in oggetto, non può che avere esito positivo, poiché, a prescindere dagli artifici di cui l’attore assume essere stato vittima, non si può dubitare che la negligenza da lui mostrata nel sorvegliare e custodire l’autoveicolo assicurato,- avendolo lasciato non solo con la portiera aperta, ma anche con il motore in funzione e con le chiavi innestate nel quadro di comando-, presenta dei caratteri di così tale gravità da aver concorso in modo determinante alla causazione dell’evento criminoso.

(Da iussit.eu del 9.3.2011)