mercoledì 23 marzo 2011

Nulla la “fideiussione del donante”


La sentenza n. 228/11 del Tribunale di Mantova scardina il meccanismo della “fideiussione del donante”, stratagemma ampiamente adottato dalle banche italiane per porre nel nulla i diritti dei legittimari nei confronti di immobili donati.
A rischio la posizione delle banche che abbiano concesso mutui ipotecari su immobili con provenienze donative dopo la sentenza n. 228/11 del Tribunale di Mantova che ha dichiarato nullo, perché in frode alla legge, il meccanismo della “fideiussione del donante”, uno stratagemma ampiamente utilizzato dalle banche per consentire alle stesse di erogare mutui garantiti da ipoteche su immobili con provenienze donative.
Che cos’è e come funziona
Poiché non è consentito ai legittimari rinunciare alle proprie pretese ereditarie fintanto che il donante è in vita, le banche avevano adottato una prassi autotutelante – la c.d. “fideiussione del donante” - per cui, attraverso una garanzia personale (la fideiussione), fatta prestare da chi aveva donato l'immobile e destinata ad essere ereditata dagli stessi legittimari, si creava una sconvenienza economica in capo a questi ultimi a far valere i propri diritti successori. Qualora lo avessero fatto, avrebbero dovuto risarcire la banca dello stesso importo ottenuto a seguito dell'attivazione di tali diritti successori.
Attenzione ai contratti in essere
La sentenza scardina il meccanismo adottato dalle banche italiane per porre nel nulla i diritti dei legittimari nei confronti di immobili donati. Tutti i mutui fondiari in essere e aventi ad oggetto immobili con provenienze donative rischiano ora di essere travolti dal principio.

(Da avvocati.it del 23.3.2011)