Cass. Civ., sez. III, sent. 14.2.2013 n° 3642
La vittima di un sinistro stradale è titolare di un interesse giuridico, personale, concreto ed attuale che legittima la sua partecipazione al giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro e la circostanza che abbia dichiarato di essere stata risarcita dalla compagnia assicuratrice non fa venir meno la sua incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.
È questo il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento, che fa chiarezza su di un tema che ha a lungo diviso la giurisprudenza di legittimità.
Innanzitutto, la Corte ha precisato, in ordine all’incapacità di testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., che la stessa è determinata soltanto da un interesse giuridico attuale e concreto, che legittimerebbe, ex art. 100 c.p.c., la partecipazione del teste al giudizio, mentre la sussistenza di un interesse di mero fatto, idoneo ad influire sulla veridicità della testimonianza, attiene unicamente alla attendibilità del teste.
Inoltre, “chi è privo della capacita di testimoniare perché titolare di un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio nel quale deve rendere la testimonianza, in qualsiasi veste, non esclusa quella di interventore adesivo, non riacquista tale capacità per l'intervento di una fattispecie estintiva del diritto quale la transazione o la prescrizione, in quanto l'incapacità a testimoniare deve essere valutata prescindendo da vicende che costituiscono un "posterius" rispetto alla configurabilità dell'interesse a partecipare al giudizio che la determina, con la conseguenza che la fattispecie estintiva non può impedire la partecipazione al giudizio del titolare del diritto che ne è colpito e non può renderlo carente dell'interesse previsto dall'art. 246 cod. proc. civ. come causa di incapacità a testimoniare”.
In effetti, come ha avuto modo di chiarire la Corte Costituzionale , il riferimento a un interesse tale da legittimare la partecipazione al giudizio dimostra che il divieto dell'art. 246 è dettato in funzione del principio, proprio del nostro ordinamento processuale civile, d’incompatibilità delle posizioni di teste e di parte nel giudizio.
Nella fattispecie in esame, pertanto, il giudice di legittimità, accogliendo la doglianza degli eredi di un motociclista vittima di un incidente stradale, ha dichiarato incapace ai sensi dell’art. 246 c.p.c. l’unico teste presente al fatto, in quanto “ha subito danni in occasione dell'incidente in oggetto ed è pertanto portatore di un interesse concreto ed attuale che legittimerebbe la sua partecipazione in giudizio”, e ciò anche ove già risarcito della compagnia assicuratrice.
(Da Altalex del 27.2.2013. Nota di Giuseppina Mattiello)