martedì 26 marzo 2013

Danno non patrimoniale, aumenti in tabella

Da 96 a 144 euro per un giorno d'inabilità assoluta
Adeguati all'aumento del costo della vita
anche i parametri per risarcire la perdita
del rapporto parentale, da applicare caso per caso

Via libera alle tabelle 2013 del tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale. Il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta ammonta ora a 96 euro, che con l'aumento personalizzato possono arrivare fino a 144, contro il range di 91-136 euro di due anni fa.
Le tabelle dell'ufficio giudiziario ambrosiano sono state indicate dalla Cassazione con un ottimo standard applicabile nei tribunali di tutto il Paese. Il via libera è arrivato dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano in una recentissima riunione, dopo che in quella del 6 marzo scorso è stato previsto l'aggiornamento dei valori di liquidazione in base agli indici Istat, come già avvenuto in passato: gli importi, dunque, sono stati incrementati del 5,6 per cento sui valori ricavati dalle variazioni del costo della vita fra il 2011 e il 2013. Come già accaduto due anni orsono, i valori sono stati poi arrotondati a un euro nella tabella sui danni da lesione permanente e temporanea all'integrità psico-fisica e alla decina di euro nella tabella sui danni da perdita e grave lesione del rapporto parentale. Confermando la sua linea l'Osservatorio meneghino propone la liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale "temporaneo" derivante da lesione alla persona. E per il ristoro del danno non patrimoniale "temporaneo" complessivo corrispondente a un giorno d'invalidità temporanea al 100 per cento si continua a indicare una forbice di valori monetari, compresa appunta fra 96 e 144 euro.
Ottengono l'adeguamento anche i parametri per il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale in favore di:
ciascun genitore per la morte di un figlio: da 163.080 a 326.150 euro;
figlio per la morte di un genitore: da 163.080 a 326.150 euro;
coniuge (non separato) o del convivente sopravvissuto: da 163.080 a 326.150 euro;
fratello per la morte di un fratello: da 23.600 a 141.620 euro;
nonno per la morte di un nipote: da 23.600 a 141.620 euro.
La forbice predefinita consente di tenere conto di tutte le circostanze variabili del caso concreto, innanzitutto della qualità e dell'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta; ma anche la sopravvivenza o meno di altri congiunti, il rapporto di convivenza o meno di questi ultimi, e la qualità e l'intensità della relazione affettiva residua. Non resta, dunque, che aspettare la prima applicazione delle tabelle.

Dario Ferrara (da cassazione.net)