La corte di Cassazione dà seguito
alla Legge di Stabilità:
l’udienza va comunicata
al difensore via pec o a mezzo fax
Una recente ordinanza della Suprema Corte ha posto il sigillo sulla regolarità della notifica effettuata a mezzo comunicazione inviata all’indirizzo di posta certificata.
L’ordinanza “interlocutoria” n.6752/13 ha infatti dato atto che il decreto di fissazione dell’udienza con la relazione del giudice relatore non era stato ritualmente notificato all’avvocato del ricorrente ai sensi dell’art.380 bis cpc.
Era accaduto, infatti, che la notifica fosse stata eseguita presso la cancelleria della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art.366 2°c co cpc e non a mezzo posta elettronica certificata il cui indirizzo era stato correttamente indicato dal ricorrente.
L’art.25 della cosiddetta “Legge di stabilità”, n.183/11, ha modificato le modalità per le notifiche introducendo la notifica a mezzo PEC o, nell’impossibilità di poter usare tale strumento, a mezzo fax ai sensi dell’art.136 co 3° cpc.
Tertium non datur, quindi e il processo è stato rinviato a nuovo ruolo, riconoscendo efficacia solo ed esclusivamente alla notifica eseguita secondo le nuove norme e mandando definitivamente in soffitta la notifica presso la cancelleria, spesso fonte nel passato di notevoli disguidi e assai poco piacevoli perenzioni di termini e attività.
Pericolo scongiurato per il futuro, connessione e server permettendo… e spazio alla innovazione tecnologica, fortemente voluta in nome della celerità e della semplificazione.
Con la speranza che nelle cancellerie della Cassazione, abbiano eliminato le copie consunte dei vecchi codici…
Maria Giuliana Murianni (da leggioggi.it del 20.3.2013)