Con la sentenza n. 10991 dell’8 marzo 2013 i giudici di legittimità hanno confermato la condanna a carico di un uomo, reo di non aver restituito l’auto noleggiata alla scadenza del contratto.
Ad essere confermata è stata anche l’applicazione dell’aggravante dell’abuso di relazioni di prestazione d’opera, essendo stato violato un obbligo di facere, il principale cui è tenuto l’utilizzatore del bene, oltre a quello di conservare la cosa in buono stato di manutenzione.
E quindi gli ermellini si sono anche soffermati sulla normativa applicabile al leasing, giungendo alla conclusione che nel caso specifico le norme applicabili fossero quelle sulla locazione.
La differenza fra locazione finanziaria e locazione, continua la Corte suprema, consiste nel fatto che nel primo caso non è ravvisabile l’esistenza di un obbligo di facere, implicante un rapporto di fiducia che agevoli la commissione del reato, poiché oggetto del negozio è l’utilizzazione del bene concesso verso un canone e l’obbligo dell’accipiens di conservarlo in buono stato in vista della futura restitutizione costituisce una prestazione del tutto accessoria, che non può caratterizzare o modificare l’essenza del contratto.
Invece nella locazione di beni (noleggio), che è disciplinata dalla norme sulla locazione, si presume, in mancanza di una diversa descrizione, che la cosa sia locata in buono stato di manutenzione, e nel medesimo stato il conduttore ha l’obbligo di restituirla, secondo quanto prevede l’articolo 1590 del codice civile.
Nel noleggio l’obbligo di restituire il bene non è un obbligo di natura meramente accessoria, ed è ravvisabile l’esistenza di un obbligo di facere, implicante un rapporto di fiducia che agevole la commissione del reato.
Perciò la Cassazione ha riconosciuto l’aggravante così argomentando: «È configurabile l’aggravante dell’abuso di relazioni di prestazione d’opera nell’ipotesi di appropriazione indebita di un bene noleggiato, poiché il contratto di noleggio è disciplinato dalla normativa sulla locazione e, pertanto, ai sensi dell’articolo 1590 c.c., il conduttore ha l’obbligo di restituire la cosa locata in buono stato di manutenzione e nel medesimo stato al locatore; detto obbligo di facere caratterizza il contratto, non costituendo, come, al contrario, accade nel contratto di leasing, prestazione meramente accessoria ed eventuale».
Lucia Nacciarone (da diritto.it del 12.3.2013)