Cass. Civ. Sez. Lavoro, sent. n. 4303 del 21.2.2013
Massima
Il termine mobbing individua, in ambito lavorativo, un fenomeno sostanzialmente consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere tale soggetto dal gruppo. In difetto di una specifica disciplina normativa degli elementi costitutivi del fatto lesivo, la fattispecie materiale in oggetto è pacificamente ricondotta a quell'obbligazione di sicurezza prefigurata dal disposto di cui all’art. 2087 c.c. con una norma di chiusura del sistema protettivo del rapporto di lavoro ed a formulazione aperta.