La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha previsto modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, avente ad oggetto Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.
Con il solito sistema di legislazione ad incastri, le novità sono state apportate modificando il D.L. 18.10.2012, n° 179 (convertito con modificazioni in L. 17.12.2012. n° 221), a cui è stato aggiunto l'art. 16 quater che, in seconda intenzione, modifica la suddetta legge sulle cc.dd. notifiche in proprio.
Modifiche importanti e benvenute che, una volta in vigore, saranno capaci di semplificare notevolmente l'attività degli avvocati, che potranno notificare da PEC a PEC a tutti i soggetti dotati di questo particolare indirizzo di posta elettronica, "risultante da pubblici elenchi".
Particolarmente rilevanti le previsioni del nuovo art. 3 bis della L. 53/1994, che consente la possibilità di notificare anche atti formati in origine su supporto analogico, abilitando l'avvocato alla certificazione della conformità all'originale della copia informatica che ne abbia estratto, ad esempio a mezzo scanner (ai sensi dell'art. 22, 2° comma, D.Lgs. 82/2005).
Opportuna, poi, la norma che prevede, conformemente a quanto avviene con le notifiche a mezzo ufficiale giudiziario, lo sdoppiamento degli effetti per il notificante e per il destinatario: per il primo l'atto si considererà notificato nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, mentre per il secondo nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (non così la previsione relativa al deposito degli atti nel processo telematico).
E' previsto, poi, che l'avvocato notificatore rediga la relazione di notificazione come atto seprato che dovrà essere allegato al messaggio, unitamente all'atto da notificare: rimango convinto che nel sistema della PEC la relata di notifica sia una inutile duplicazione e che le relative informazioni potrebbero essere inserite nel corpo del messaggio. In questo modo, si sarebbe potuto prevedere un solo allegato (l'atto da notificare), tranne l'ipotesi di necessità della dichiarazione di conformità dell'atto "scannerizzato".
L'avvocato che notifica a mezzo PEC, poi, è esonerato dalla tenuta del registro di cui all'art. 8 della L. 53/1994.
Queste riforme, quanto mai opportune, pongono l'avvocato di fronte a nuove sfide e responsabilità, che devono essere accolte con favore e rigore: l'avvocato che notifica in proprio, infatti, è pubblico ufficiale quanto alla relazione di notificazione ad all'attestazione di conformità. Ne consegue che ogni uso improprio di questo strumento dovrà trovare sanzione rigorosa e radicale anche dagli organi disciplinari.
L'art. 16 quater, al terzo comma, dispone che le modifiche alla L. 53/1994 (previste nel primo comma) acquisteranno efficacia dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, con cui si procederà all'adeguamento delle regole tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.Tale decreto dovrà essere emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2013.
Quindi, secondo l'art. 16 quater, le modifiche alla L. 53/1994 acquisteranno efficacia entro, al massimo, la metà di luglio 2013.
Sennonché prima del 16 quater, il legislatore ha elaborato l'art. 16 ter (sempre del D.L. 18.10.2012, n° 179) che prevede espressamente: (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni). - 1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.
E poiché le notifiche a mezzo PEC possono essere effettuate solo se l'indirizzo del destinatario è risultante da pubblici elenchi, se ne deduce che, in ogni caso, fino al 15 dicembre 2013 non potranno essere eseguite notifiche in proprio a mezzo PEC, anche se le modifiche alla L. 53/1994 avessero già acquistato efficacia in seguito alla pubblicazione delle modifiche delle regole tecniche.
Sembra proprio che la mano destra del legislatore non sappia quello che fa, o che ha fatto, la mano sinistra...
Stefano Bogini (da telediritto.it dell’1.3.2013)