Comm. Trib. Prov. Perugia, ordinanza 7.2.2013 n° 18
Dopo la dichiarata incostituzionalità della mediazione civile, ora si attende con ansia l’auspicata pronuncia d’incostituzionalità anche della mediazione tributaria.
Difatti, con ordinanza n. 18, del 7 febbraio scorso, la Commissione tributaria provinciale di Perugia ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’istituto della mediazione tributaria, previsto dall’art. 17-bis del D. Lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’art. 39, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con L. 15 luglio 2011, n. 111.
Ciò in quanto, innanzitutto, l’organo deputato a gestire l’eventuale fase di mediazione è pur sempre appartenente all’Agenzia delle Entrate e, quindi, privo del requisito della terzietà.
Inoltre, l’obbligatorietà di tale istituto, anche se per ragioni diverse, è già stata dichiarata incostituzionale in materia civile, conseguentemente, è auspicabile che la medesima censura si abbia anche in ambito tributario, dove, peraltro, l’espletamento di tale procedura è prevista a pena di inammissibilità della successiva fase giudiziaria.
Oltretutto, poi, nella disciplina normativa di tale istituto, è ravvisabile una forte incongruenza tra i termini previsti in merito a detto istituto e quanto disposto in materia di accertamento esecutivo dall’ 29, c. 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, secondo il quale <<Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.>>.
Difatti, nell’attesa dell’esito del reclamo o mediazione (90 giorni dalla notifica dell’istanza), il contribuente è costretto a pagare, poiché l’accertamento diventa definitivo.
A tutto ciò, inoltre, si aggiunga che, in questa fase amministrativa, il contribuente non gode neppure di tutela cautelare, giacché non gli è possibile, prima della costituzione in giudizio, quindi decorsi almeno novanta giorni dalla notifica del reclamo, invocare la tutela cautelare, posto che il contenzioso non è ancora pendente.
Infine, poi, occorre rilevare l’incostituzionalità di tale istituto per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella misura in cui l’art. 17-bis cit. ne limita l’applicazione alle controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate e non anche a quelli provenienti da altri Enti impositori, con l’inevitabile conseguenza che i contribuenti obbligati al pagamento di questi ultimi si trovano ad avere maggiore tutela giuridica rispetto ai contribuenti cui pervengono atti dall'Amministrazione finanziaria che devono attenersi all'iter procedurale previsto dalla norma di cui si dubita della costituzionalità.
Queste, in definitiva, le censure formulate dai giudici perugini e rimesse alla valutazione del Giudice delle Leggi, del quale non resta che attendere l’auspicata pronuncia d’incostituzionalità.
(Da Altalex del 19.3.2013. Nota di Alessandra Rizzelli e Maurizio Villani)