lunedì 11 marzo 2013

A coniuge superstite diritti di abitazione e uso mobili

Cass. Civ. SS.UU., sent. 27.2.2013 n° 4847

Nella successione legittima al coniuge del de cuius spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano previsti dall’art. 540 c.c.: il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall’asse ereditario per poi procedere alla divisione di quest’ultimo tra tutti i coeredi,secondo le norme sulla successione legittima, non tenendo conto dell’attribuzione dei suddetti diritti secondo un meccanismo assimilabile al prelegato.
E' quanto stabilito dalle Sezioni Unite (Cassazione Civile) con sentenza 27 febbraio 2013, n. 4847.
L'iter che ha condotto alla predetta sentenza ha comportato la soluzione di questioni di notevole importanza:
    il riconoscimento o meno, in ambito di successione legittima, al coniuge superstite dei diritti di abitazione e di uso previsti dall’art. 540 c.c., relativo alla successione necessaria;
    il cumulo o meno di tali diritti con la quota prevista dagli articoli 581 e 582 c.c.
In ordine alla prima questione, le Sezione Unite hanno sottolineato che la spettanza dei diritti in oggetto al coniuge superstite va ricercata nella ratio legis dei diritti in esame, avendo voluto il legislatore realizzare una parificazione dei coniugi relativa non solo al profilo patrimoniale ma anche etico -sentimentale, perseguendo una finalità che risulta valida sia per la successione legittima che per quella testamentaria.
Il Collegio mette in rilievo il fatto che la riserva dei diritti contenuta nell’art. 540 c.c. opera anche quando il coniuge concorra con altri chiamati, ipotesi che ricorre sia nelle successione testamentaria che in quella legittima. Ne deriva, si legge in sentenza, alla luce della predetta ratio legis , che il legislatore ha voluto attribuire i diritti in questione in entrambe le successioni. L’attribuzione dei diritti previsti dall’art. 540 c.c. ha una portata che va oltre l’ambito in cui sono previsti relativo alla tutela dei legittimari e ciò spiega il mancato richiamo ad essi ad opera degli dagli artt. 581 e 582 c.c.
Quanto alla seconda questione relativa al criterio applicabile per calcolare il valore della quota del coniuge la Suprema Corte ha espressamente aderito all’indirizzo che postula l’attribuzione dei diritti in questione al coniuge nella successione legittima in aggiunta a quelli spettanti secondo gli artt. 581 e 582 c.c.
Ne deriva, si evince dalla sentenza in esame, che tali diritti vengono attribuiti pienamente, mentre ai fini del calcolo occorrerà stralciare il loro valore capitale con modalità assimilabili al prelegato, per poi dare luogo alla divisione tra tutti i coeredi, secondo la successione legittima, della massa ereditaria dalla quale deve essere detratto il valore suddetto, restando compreso nell’asse il valore della nuda proprietà della casa familiare e dei mobili.

(Da Altalex del 5.3.2013. Nota di Carmela Crispoli)