Nel procedimento ex articolo 317 bis Cc il giudice
invita le parti a mostrare la capacità patrimoniale
prima dell'udienza per evitare poi indagini Gdf e Ctu
Prevenire è meglio che curare. Specie quando i mali da evitare possono ricadere sui figli. Ecco allora che la riforma contenuta nella legge 219/12 offre nuovi strumenti per affrontare le controversie in tema di diritto di famiglia. È quanto emerge da un decreto di fissazione di udienza emesso dal tribunale di Pordenone segnalato dall'Aiaf, l'associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori, e in particolare dall'avvocato Maria Antonia Pili che è presidente per il Friuli Venezia-Giulia.
Operazione disclosure
Il provvedimento firmato dal giudice Gaetano Appierto è emesso nell'ambito di un procedimento ex articolo 317 bis Cc in seguito dell'entrata in vigore della riforma che ha abolito ogni residua differenza tra figli legittimi e naturali: le parti sono invitate entro dieci giorni dall'udienza camerale una mole di documenti che riguardano la capacità patrimoniale. Il tutto per giocare subito a carte scoperte ai fini della ripartizione degli oneri per il mantenimento dei figli. L'elenco dei documenti è lungo: tornano utili le dichiarazioni dei redditi relative all'ultimo triennio (Cud, 730, Pf). Per il lavoratore dipendente contano le buste paga dell'ultimo semestre, per il pensionato la documentazione dei trattamenti previdenziali, per il lavoratore autonomo i bilanci di esercizio dell'ultimo biennio, con dettagliata esposizione dei ricavi, dei costi e delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. Ancora. Sono graditi al giudice: gli estratti conto delle movimentazioni bancarie, su conti intestati o cointestati a terzi relative all'ultimo semestre; le visure catastali relative all'intestazione o contestazione di immobili; la documentazione bancaria sui mutui, con l'importo dei ratei e l'indicazione della scadenza; i certificati del Pra relativi all'intestazione di veicoli; i contratti di locazione con l'indicazione della scadenza e del canone mensile; infine, lo stato di famiglia e certificato di residenza aggiornato. Il tutto all'insegna della "disclosure", con un mero invito delle parti ad adempiere, per evitare poi di ricorrere alle indagini di polizia tributaria o all'espletamento di consulenze tecniche d'ufficio per venire a capo della situazione patrimoniale. Si tratta, nella specie «di procedimento camerale», nota l'avvocato Pili: «per quanto "arricchito" non può prevedersi la fase presidenziale tipica delle separazioni e dei divorzi».
Dario Ferrara (da cassazione.net)