Cass. Civ. Sez. Lavoro, sent. n. 821 del 15.1.2013
Massima
Il vizio di motivazione, sotto il profilo dell'omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, è sussistente quando, nel ragionamento del giudice di merito, possono essere rinvenute tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio.
Ancora nel caso in cui esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.
Da ciò ne consegue che le censure concernenti i vizi di motivazione devono indicare quali siano gli elementi di contraddittorietà o illogicità che
rendano del tutto irrazionali le argomentazioni del giudice del merito e non possono risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata.