Nella sentenza n. 4904 dello scorso 27 febbraio, la Corte di Cassazione ha precisato che l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, previsto dall’art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, può fondarsi anche su indizi gravi, precisi e concordanti, senza che sia necessaria la prova dell’evasione fiscale.
La documentazione extracontabile, pertanto, può fondare l’accertamento di maggiori ricavi e può provare l’evasione fiscale.
(Da diritto.it del 4.3.2013)