venerdì 1 marzo 2013

Pari opportunità nei consigli forensi

Il Cnf ha inviato agli Ordini
uno schema di regolamento
per la istituzione dei nuovi organismi
per la promozione della parità
di genere nella professione

Il nuovo ordinamento professione forense è la prima legge professionale che ha introdotto il principio della rappresentanza e parità di genere, considerato un valore per una professione che si tinge sempre più di rosa. Le avvocate, infatti, sono 105.683 (46%) su un totale 229.745 di iscritti agli albi, mentre le praticanti avvocate hanno raggiunto una percentuale del 59%. Le avvocate, tuttavia, contano su un reddito che è circa la metà di quello prodotto dai loro colleghi. Secondo i dati del 2011, il reddito medio prodotto dalle donne avvocato è stato poco superiore a 28mila euro, contro i quasi 70mila degli uomini. Tra le misure del nuovo Statuto dell’Avvocatura (legge n. 274/012) in questo ambito, l’articolo 25 prevede presso ogni Consiglio dell’Ordine forense la costituzione di un Comitato Pari Opportunità su base elettiva; norma immediatamente applicabile. Per favorire tale costituzione e coadiuvare i Consigli nell’adempimento di questo compito, il Cnf ha inviato oggi ai Presidenti uno schema di regolamento, uno strumento di lavoro che potrà rappresentare una traccia o al quale i Coa, nella loro competenza esclusiva, potranno ispirarsi per redigere i propri regolamenti istitutivi. Lo schema di regolamento è frutto del lavoro della Commissione pari opportunità del Cnf interna, coordinata da Susanna Pisano, che ha esaminato i regolamenti degli oltre 60 Cpo già esistenti e che è stata investita di numerose richieste di chiarimento da parte di molti Ordini. I Comitati avranno il compito di promuovere la parità nell’accesso, formazione e qualificazione professionale e lavorare per prevenire e rimuovere comportamenti discriminatori legati al genere o altre ragioni tra gli iscritti agli albi forensi. Lo schema di regolamento, oltre indicare orientativamente la disciplina per la composizione/elezione/durata in carica/incompatibilità, propone esemplificativamente anche una serie di compiti che il Cpo potrebbe svolgere, come:
a) attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati e dei praticanti operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati;
b) diffusione di informazioni sulle iniziative intraprese;
c) elaborazione di proposte per creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell’accesso e nella crescita dell’attività professionale;
d) proposte al Consiglio dell’Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;
e) elaborazione e proposta di codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
f) promozione di iniziative e confronti tra gli Avvocati ed i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;
g) promozione di moduli di formazione professionale per diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;
h) individuazione di forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.
Il Comitato può istituire, con propria delibera, uno “sportello” volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti agli Albi e al Registro dei Praticanti informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

(Da Mondoprofessionisti del 28.2.2013)