lunedì 18 marzo 2013

Patteggiamento, parti civili e liquidazione forfettaria

Cass. Pen., sez. II, sent. 20.2.2013 n° 8109

Nel procedimento di applicazione della pena a richiesta la parte civile ha diritto al rimborso delle spese sostenute e degli onorari senza che occorra alcuna particolare valutazione del merito. Il giudice, però, nel determinare le spese giudiziali liquidate in favore della parte civile, ha il dovere di fornire adeguata motivazione sia sulla individuazione delle voci riferibili effettivamente alle singole attività defensionali dedotte, che sulla congruità delle somme liquidate, avuto riguardo ai limiti minimi e massimi della tariffa forense, al numero ed alla importanza delle questioni trattate e alla natura ed entità delle singole prestazioni difensive.
Ne consegue che deve essere annullata la pronunzia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile effettuata «globalmente», senza nessuna indicazione delle voci concorrenti a formare l'importo, con rinvio al giudice penale «a quo» e non al giudice civile competente per valore in grado d'appello ex art. 622 c.p.p., posto che tale disposizione si applica solo quando l'annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese, e non quando la statuizione manchi del tutto, per essere stata determinata con una cifra forfettaria senza alcuna specificazione sull'an o sul quantum (cfr. Cass. Pen., sez. VI, sentenza 3 febbraio 2006, n. 7902 e Cass. Pen., sez. IV, sentenza 22 febbraio 2007, n. 7583.

(Da Massimario.it - 11/2013)