In materia di obblighi contributivi dei professionisti la Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con sentenza 8 marzo 2013 n.5827 ha ribadito un recente orientamento, già precedentemente affermato anche per la categoria forense con la sentenza Cass. 8835/2011, che ha stabilito l'assoggettamento a contribuzione previdenziale (da versare all'Ente di appartenenza) anche dei redditi percepiti per prestazioni riconducibili a competenze specifiche diverse da quelle riservate dal proprio ordinamento professionale (cfr. Cass. 20670/2004 e Cass. 14684/2012).
I giudici della S.C. hanno spiegato che il concetto di esercizio della professione "va interpretato non in senso statico e rigoroso, bensì tenendo conto dell'evoluzione subita dal mondo contemporaneo"; tale evoluzione "ha comportato la progressiva estensione dell'attività professionale, con occupazione di tutta una serie di spazi inesistenti nel quadro tipico iniziale".
In conclusione La S.C. ha riconosciuto di fatto la nuova figura del professionista "multidisciplinare". Ciò comporta, per , l'obbligo di contribuzione dei professionisti per gli emolumenti ricevuti "anche per le prestazioni contigue, per ragioni di affinità , a quelle libero professionali in senso stretto, rimandendone escluse soltanto quelle che con queste non hanno nulla in comune" (cfr. Corte Cost. 402/1991).
(Da telediritto.it dell’11.3.2013)