Trib. Rovigo, sez. Adria, ordinanza 14.2.2013
L’ordinanza ribadisce l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia di scadenza di applicazione dell’art. 155, comma IV, c.p.c.
Come è noto tale norma statuisce che la proroga prevista dal quarto comma della medesima norma, relativa alla scadenza del termine in un giorno festivo, si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato. Il comma successivo, però, precisa che resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.
La norma è stata ritenuta dalla giurisprudenza come inapplicabile ai termini da calcolarsi a ritroso, caso in cui il termine deve essere anticipato al primo giorno feriale. Ciò in quanto nei termini a ritroso la parte che viene tutelata non è quella che deve porre in essere l’atto, ma la controparte, la quale, come è scritto nell’ordinanza in commento, “deve avere uno spatium deliberandi minimo individuato dalla legge”.
Infatti, qualora il termine riguardi la costituzione in giudizio, la formulazione di una domanda riconvenzionale, di eccezioni non rilevabili d’ufficio o la chiamata in causa di terzi deve essere data all’attore l’opportunità di esaminare tempestivamente l’atto e di formulare le domande ed eccezioni conseguenti nel termine di venti giorni, ritenuto congruo dal Legislatore.
L’ordinanza, tra l’altro, ripercorre gli orientamenti che si sono contrapposti nella giurisprudenza di merito con riferimento al caso di costituzione in giudizio nella giornata:
un primo orientamento ha ritenuto la sussistenza di una piena equiparazione tra la giornata festiva ed il sabato, con la conseguenza che la costituzione in giudizio, nell’ipotesi in cui il sabato rappresenti il ventesimo giorno antecedente la prima udienza, dovrebbe avvenire il venerdì precedente;
un secondo orientamento, invece, ha ritenuto che è possibile l’estensione della disciplina di postergazione del termine al primo giorno non festivo per i soli termini “a decorrenza successiva”.
Tale interpretazione è stata ritenuta dal Tribunale di Rovigo, Sezione distaccata di Adria, più corrispondente al dettato normativo e, di conseguenza, maggiormente condivisibile, anche alla luce del successivo comma VI.
Proprio quest’ultima norma, infatti, di carattere eccezionale, ci ricorda come il Legislatore non ha voluto la piena equiparazione del sabato alle giornate festive.
(Da Altalex del 26.2.2013. Nota di Elena Salemi)