Cass. Pen. Sez. IV, Sent. n. 9172 del 26.2.2013
In tema di omicidio colposo determinato dalla perdita di controllo di un autoveicolo, qualora venga prospettata dall'imputato la tesi difensiva del malore improvviso il giudice di merito può correttamente disattenderla in assenza di elementi concreti capaci di renderla plausibile (ad esempio l'età e le condizioni psicofisiche dell'imputato) ed in presenza, peraltro, di elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata da altro fattore non imprevedibile, quale un improvviso colpo di sonno.
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3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
4. E' opportuno ricordare che la giurisprudenza in materia di circolazione stradale colloca il malore nell'ambito dei fattori incidenti sulla capacità di intendere e di volere e non del "caso fortuito": in tema di circolazione stradale e di responsabilità del conducente di autoveicolo, il malore dello stesso (che è uno scompenso prevalentemente collegato ad una situazione organica, ma che può anche essere espressione di una sindrome funzionale: Cass. sez. un., sent. n. 12093/1980, P.M. in proc. Felloni), repentinamente ed improvvisamente insorto, è pur sempre una infermità, ovvero uno stato morboso, ancorchè transitorio, ascrivibile alla previsione di cui all'art. 88 c.p.: esso non incide sulla potenzialità intellettiva e volitiva del soggetto, ma, con la perdita o il grave perturbamento della coscienza, spezza il collegamento tra il comportamento del soggetto medesimo e le funzioni psichiche che allo stesso presiedono, determinando così "movimenti o stati di inerzia corporei inconsapevoli ed automatici, cioè privi dei caratteri tipici della condotta, secondo lo schema dell'art. 42 c.p." (Cass. sez. un. citata). Il malore improvviso, quindi, non è ascrivibile alla categoria del caso fortuito, di cui all'art. 45 cod. pen., giacchè questo - descrivendo "una fattispecie in cui l'uomo, psicologicamente, non 0q risponde per l'intervento del fattore causale imprevedibile" - presuppone pur sempre un'azione umana cosciente e volontaria, mentre il malore improvviso esclude tali connotazioni di coscienza e volontarietà, non realizzando così quelle "condizioni minime" che l'art. 42 cod. pen. richiede perchè un fatto umano, astrattamente costitutivo di reato, divenga penalmente rilevante.
Ne consegue che una volta dedotta la circostanza, il giudice deve valutare la configurabilìtà o meno della capacità di intendere e di volere dell'imputato che la eccepisce.
Sul piano della distribuzione degli oneri probatori, questa Corte ha da tempo un orientamento univoco: "in tema di reati colposi conseguenti ad incidenti stradali, non è sufficiente che vengano formulate delle ipotesi circa le cause della perdita di controllo del veicolo perchè il giudice sia tenuto a svolgere accertamenti complessi sulle effettive condizioni fisio-psichiche dell'imputato al momento del fatto e sullo stato di efficienza del veicolo. In mancanza di allegazione di elementi precisi e specifici e in presenza di risultanze inequivoche confortanti la colpevolezza, deve presumersi che la condotta del soggetto, normalmente capace, sia riferibile ad un'azione cosciente e volontaria e, quindi, liberamente determinata" (Cass. sez. 4, sent. n. 12149 del 12/06/1991, Esposti, Rv. 188689).
In altra decisione si è ulteriormente precisato che "in tema di omicidio colposo determinato dalla perdita di controllo di un autoveicolo, qualora venga prospettata dall'imputato la tesi difensiva del malore improvviso - ... - il giudice di merito può correttamente disattenderla in assenza di elementi concreti capaci di renderla plausibile (ad esempio l'età e le condizioni psicofisiche dell'imputato) ed in presenza, peraltro, di elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata da altro fattore non imprevedibile, quale un improvviso colpo di sonno (Cass. sez. 4, sent. n. 41097 del 30.10.2001, Bonanno, rv. 220859; l'orientamento è stato ribadito da Cass. sez. 4, sent. n. 32931 del 20/05/2004, Oddo, rv. 229082).
5. Il Giudice di pace non ha fatto corretto governo dei principi appena ricordati.
Le circostanze di fatto prese in esame - l'essere stato lo S. al termine di una giornata di lavoro da muratore passata sotto il sole di agosto - non depongono univocamente per l'ipotesi del malore, che peraltro nella motivazione della sentenza impugnata non viene investigata alla luce di quanto manifestato dallo S. subito dopo il sinistro. Mancando tale univocità, ed essendo gli indici evidenziati dal decidente compatibili con l'ipotesi del colpo di sonno, il Giudice di pace avrebbe dovuto approfondire l'accertamento istruttorio onde fugare ogni dubbio al riguardo oppure prendere atto della ricorrenza di elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del vicolo fosse stata determinata da altro fattore non imprevedibile appunto l'improvviso colpo di sonno e pervenire alle conseguenti decisioni.
6. Si impone pertanto l'accoglimento del ricorso e di conseguenza l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Lovere, che dovrà uniformarsi ai principi qui richiamati.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Lovere per nuovo esame.
(Da overlex.com)