Le comunicazioni degli straordinari vanno fatte in
forma anonima o aggregata.
Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati
personali che, con la decisione del 20 dicembre n. 431, ha imposto al Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia di interrompere la comunicazione,
in forma nominativa, del prospetto concernente le prestazioni di lavoro
straordinario e le relative competenze effettuate da un commissario di polizia
penitenziaria. Quest’ultimo, peraltro, non iscritto ad alcun sindacato, aveva
segnalato l’illecito e, non avendo ottenuto riscontro, si era rivolto all'Autorità chiedendo che i suoi dati
personali non venissero né trasmessi alle organizzazioni sindacali, né affissi
e quindi diffusi in locali comuni.
Dall'istruttoria condotta il Garante ha messo in luce
come nella fattispecie non esistono né disposizioni normative né disposizioni
contenute in accordi sindacali di settore che legittimino la trasmissione in
forma nominativa di informazioni relative alle ore di straordinario svolto dai
dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria. Di qui il principio: le
pubbliche amministrazioni, in assenza di disposizioni normative o di specifiche
clausole contenute in contratti collettivi, non possono comunicare le ore di
straordinario svolte da un dipendente indicando anche il nome e il cognome
dello stesso. Le comunicazioni vanno fatte in forma anonima o aggregata.
Nella sua decisione l'Autorità ha richiamato inoltre
quanto previsto dalle Linee guida del Garante del 14 giugno 2007, sul
trattamento dei dati personali nel rapporto di lavoro pubblico, le quali
stabiliscono che l'amministrazione pubblica può fornire alle organizzazioni
sindacali “dati numerici e aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più
lavoratori individuabili".
Lilla Laperuta (da diritto.it del 5.3.2013)