Cass. Civ., sez. III, sent. 16.5.2013 n° 11950
Nel caso di specie la ricorrente contesta la decisione della Corte d’Appello nella parte in cui non prevede un riconoscimento del danno patrimoniale e del danno estetico atto ad aggravare il danno non patrimoniale nella sua componente di danno alla vita di relazione e danno esistenziale. Secondo la ricorrente la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscerle un corrispettivo per la perdita di stipendio per il part time riduttivo del precedente reddito, cui era stata costretta a causa di specifica responsabilità medica e per la prematura cessazione del rapporto di lavoro a causa della difficoltà di mantenere la posizione eretta ed a causa dei continui disturbi ai quali era soggetta durante le ore di lavoro.
Del resto, sostiene ancora la Suprema Corte , lo stesso pregiudizio di tipo estetico viene abitualmente risarcito all'interno del danno biologico, inclusivo di ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacità di produrre reddito, tra cui appunto il danno estetico e alla vita di relazione.
Di conseguenza, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale e il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili (v. Cass. n. 24864/2010).
(Da Altalex del 15.7.2013. Nota di Michele Iaselli)