Cons. di Stato - IV Sez., sent. 3.7.2013, n. 4112
Va riformata, con rinvio al primo giudice, la sentenza di primo grado che non tiene conto della richiesta del ricorrente in merito all’ordine alla Commissione di esibizione dei criteri di valutazione della prova orale dell’esame forense.
E’ questo il principio con cui la IV Sezione del CdS ha annullato con rinvio la sentenza di primo grado emessa dal TAR Lazio, non avendo quest’ultimo Giudice ottemperato alla richiesta del ricorrente di ordinare alla Commissione l’esibizione dei criteri di valutazione delle prove orali dell’esame forense.
Nella specie, era accaduto che la Sottocommissione, nonostante si fosse autovincolata ai criteri della Commissione centrale che prevedevano l’estrazione a sorte delle domande da sottoporre ai candidati, non ha poi dato seguito a tale modalità di valutazione.
Da qui il ricorso al TAR del ricorrente che è stato però respinto dal GA, ritenendo inutile dar seguito a tale richiesta istruttoria.
Tuttavia, con la sentenza in rassegna il CdS ha accolto l’appello “Considerato che tale incompletezza ha concretamente leso il diritto di difesa di una delle parti, per cui ne consegue l’annullamento della decisione gravata con contestuale rinvio al primo giudice, a norma dell’art. 105 del codice del processo amministrativo”.
Alfredo Matranga (da filodiritto.com del 10.7.2013)