Solo Urbino si salva
"La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, e del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, come sollevate dai Tribunali di Pinerolo, di Alba, di Sala Consilina, di Montepulciano e di Sulmona con le ordinanze di rimessione esaminate all'udienza pubblica del 2 luglio 2013 ed alla camera di consiglio del 3 luglio 2013": queste le parole del comunicato della Consulta nel quale si legge anche che la stessa Corte ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo n. 155 del 2012, limitatamente alla disposta soppressione del Tribunale di Urbino (reg. ord. n. 66 del 2013)".
Inammissibile infine, per la Consulta , la questione di legittimità sollevata dalla regione Friuli Venezia Giulia (ricorso n. 179/2012).
(Da Altalex del 4.7.2013)