Cass. Pen., sez. II, sent. 23.5.2013 n°
22158
L'occultamento dell'autovelox costituisce truffa
contro gli automobilisti. Il sequestro dell'apparecchiatura è legittimo anche
nel caso in cui questa sia regolare.
E' quanto emerge dalla sentenza 23 maggio 2013, n.
22158 della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione.
A seguito della rilevazione della velocità effettuata
con apparecchi autovelox i quali, sebbene regolari, venivano posizionati in
modo da essere occultati agli automobilisti, un conducente ricorreva contro la
decisione del Tribunale per il riesame di Cosenza che respingeva l'istanza di
dissequestro e disponeva la restituzione di alcuni apparecchi di rilevamento
della velocità su strada, sottoposti a sequestro preventivo dal Gip.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale fatto
proprio dai giudici di legittimità, "oggetto del sequestro preventivo può
essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona
estranea al reato - purchè esso sia, anche indirettamente, collegato al reato
e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di
aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di
agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. In tal
caso, incombe al giudice un dovere specifico di motivazione sul requisito del
periculum in mora in termini, tuttavia, di semplice probabilità del
collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base
di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva disponibilità da parte
di quest'ultimo, stante il carattere meramente fittizio della loro intestazione
ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l'indagato
stesso" (Cass., Sez. V, sentenza n. 11287 del 22 gennaio 2010, rv.
246358).
Di conseguenza, gli autovelox si prestano, proprio in
ragione di tale nesso di interdipendenza con il reato, ad essere assoggettati a
vincolo reale sia quale corpo del reato ("le cose ... mediante le quali il
reato è stato commesso") sia quale cosa pertinente al reato la cui libera
disponibilità può agevolare la commissione di altri reati della stessa specie
di quello per cui si procede.
(Da Altalex del 15.7.2013. Nota di Simone Marani)