Avvocati,
l'atto di apertura del procedimento disciplinare
non è
autonomamente impugnabile
neanche
innanzi al giudice amministrativo
La non autonoma impugnabilità dell'atto di apertura
del procedimento disciplinare davanti al Consiglio nazionale forense non
implica automaticamente la possibilità di impugnare i medesimi atti innanzi al
giudice amministrativo, anche se tale provvedimento sia da qualificarsi come
mero atto amministrativo (il quale non incide in maniera definitiva, sul
relativo status professionale, e non decide questioni pregiudiziali a garanzia
del corretto svolgimento della procedura). È quanto si evince dalla sentenza n.
16884 pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione il 5 luglio.
Due sono le ragioni addotte a sostegno di tale
indirizzo:
a) la possibilità di un intervento del giudice
amministrativo violerebbe il principio del giudice naturale precostituito
per legge, con un'inammissibile doppia trasgressione
dell'ordo processus: da un lato, quello che vuole impugnabile soltanto davanti
al Consiglio nazionale forense (CNF) unicamente il provvedimento definitivo
emesso dal Consiglio dell'Ordine locale, dall'altro, quello per cui le
decisioni del CNF possono essere impugnate soltanto davanti alle Sezioni Unite
della Corte di cassazione;
b) la qualificazione di atto amministrativo dell'atto
di avvio del procedimento disciplinare non conforta la tesi della sua
impugnabilità davanti al giudice amministrativo, anche per la sua natura di
atto interno al procedimento (endoprocedimentale) amministrativo che si svolge
davanti al Consiglio dell'ordine locale, privo di una sua autonoma rilevanza
esterna.
(Da diritto.it)