Tutto da rifare, quindi, il giudizio. A deciderlo è la prima sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 30306 del 15 luglio 2013, che ribalta il giudizio della Corte territoriale sancendo la nullità assoluta della notifica del decreto di citazione al numero di fax errato.
Ad avviso dei giudici di legittimità quando la notificazione è omessa o eseguita in forme diverse che siano idonee a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato si ha una ipotesi di nullità assoluta e, quindi, insanabile.
La Cassazione ha quindi accolto il ricorso di un nigeriano contro la decisione del giudice di pace, che lo aveva condannato per aver violato, senza giustificato motivo, l’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni mentre è stato sorpreso a mendicare due mesi dopo in un parcheggio.
La notifica del decreto di citazione a giudizio dell’imputato, infatti, era avvenuta a mezzo fax utilizzando un’utenza non corrispondente a quella del difensore domiciliatario il quale l’aveva dismessa assumendo altro domicilio.
Tale utenza corrispondeva a un diverso studio professionale, che ha tempestivamente comunicato il suddetto cambio dell’ufficio del giudice di pace.
L’eccezione di omessa citazione dell’imputato era stata respinta perché il giudice, su conforme parere del pubblico ministero, aveva ritenuto che, siccome il provvedimento era stato notificato al numero di fax che, secondo i dati reperiti presso il sito del Consiglio nazionale forense, corrispondeva a quello dell’avvocato dell’imputato, tale dato documentale fosse sufficiente a rendere valida la notificazione.
Ricordano, tuttavia, sul punto, gli ermellini, che «ove l’errore non sia stato determinato da una scorretta indicazione dello stesso imputato o del suo difensore, non ricorre una nullità semplice della notificazione, ma l’inesistenza di essa per errata individuazione del recapito del difensore domiciliatario, e, quindi, una nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento».
Tra l’altro nel caso di specie per le modalità della notifica non era stata neanche possibile una conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato: pertanto la decisione è stata annullata con rinvio al giudice di pace per il nuovo giudizio.
Lucia Nacciarone (da diritto.it del 16.7.2013)