Comm.
Trib. Prov. Roma, sent. 17.5.2013 n° 231/51/13
Gli atti tributari – sia che si tratti di
accertamenti fiscali che di cartelle esattoriali – devono raggiungere
necessariamente il destinatario altrimenti sono nulli.
A queste conclusioni è giunta la Commissione Tributaria
Provinciale di Roma che, in una recente pronuncia ha annullato una serie di
cartelle esattoriali poiché consegnate solamente dal portinaio senza il
successivo avviso del contribuente (Sent. CTP di Roma n. 231/51/13).
Secondo i giudici della Commissione, infatti, la
cartella consegnata in questo modo è da annullare “…in quanto è stata
notificata non personalmente ma a persona diversa dal ricorrente … sotto il
vigore dell’art. 37, comma 27, lett. a) del DL 4 luglio 2006 n. 223 (cd.
Decreto Bersani) in vigore dal 4 luglio 2006 che espressamente prevede che
qualora il consegnatario dell’atto sia persona diversa dal destinatario il
consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia
dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. In questo
caso manca infatti la seconda raccomandata di avviso della consegna della
cartella al contribuente e pertanto la stessa va annullata per vizio attinente
alla procedura di notificazione”.
A seguito della predetta normativa, ne consegue che
se il soggetto che riceve l’atto non è il destinatario (sia che si tratti del
portinaio, di un vicino o di un famigliare) la procedura di notifica non si
conclude ma necessità di un successivo avviso che il notificatore deve inviare
a mezzo raccomandata al contribuente contenente l’indicazione del soggetto al
quale l’atto è stato consegnato.
Secondo i giudici, dunque, tale norma ha dato
finalmente vigore al cosiddetto principio di “EFFETTIVA CONOSCENZA DELL’ATTO
TRIBUTARIO”, tra l’altro già previsto dallo Statuto dei Diritti del
Contribuente, il quale stabilisce che “L’amministrazione finanziaria deve
assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui
destinati” (art. 6 della legge n. 212 del 27/07/2000).
La finalità della norma, dunque, è chiara e pare
seguire la logica secondo la quale se da un lato pagare le tasse è un dovere di
ogni cittadino, dall’altro quest’ultimo ha il diritto di venire sempre a
conoscenza delle pretese tributarie nei suoi confronti attraverso una procedura
di notifica degli atti mirata.
A sostegno di questo importante cambiamento di
mentalità, si ritiene utile citare anche la sentenza n. 258/2012 della Corte
Costituzionale, laddove i giudici dichiarano incostituzionali alcune norme
riguardanti la notifica delle cartelle in caso di irreperibilità cd “relativa”
(ossia quando il contribuente risulta temporaneamente assente dalla propria
abitazione, art. 26, comma 3 del DPR 602/73) poiché “Tale disciplina, con
riferimento alla cartella di pagamento, non assicura, dunque, né l’«effettiva
conoscenza da parte del contribuente», né, quale mezzo per raggiungere tale
fine, la comunicazione «nel luogo di effettivo domicilio del contribuente,
quale desumibile dalle informazioni in possesso della […] amministrazione»
finanziaria; finalità queste fissate dal comma 1 dell’art. 6 della legge 27
luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente)”. Anche in questo caso, infatti, le norme non assicuravano la
materiale conoscenza delle cartelle esattoriali.
Ci si augura, dunque, che tali sentenze possano
finalmente contribuire a realizzare una maggiore correttezza e trasparenza dei
rapporti tra Fisco e contribuente.
(Da Altalex dell’11.6.2013. Nota di Matteo Sances)