Privacy: è
illecito pubblicare on line,
nelle
graduatorie del personale scolastico,
indirizzi e
numeri di telefono
Non sono dati pertinenti e, pertanto, non possono
essere inseriti nelle graduatorie on line relative al personale docente e
amministrativo tecnico e ausiliario (Ata), che ambisce a incarichi e supplenze,
il numero di telefono o l’indirizzo privato dei candidati.
Lo ha stabilito il Garante per la privacy, il quale
si è pronunciato a seguito di numerose segnalazioni ricevute da parte di alcuni
interessati che avevano lamentato l’inserimento, all’interno dei documenti
pubblicati sui siti web di due circoli didattici e di un istituto comprensivo,
di informazioni personali non necessarie.
Dalle verifiche effettuate dall’Autorità, è emerso
che nelle graduatorie rese disponibili su internet erano, infatti, contenuti
anche i codici fiscali,
i numeri di telefono personali e gli indirizzi
privati di circa 8000 lavoratori. Tali dati erano, inoltre, raggiungibili
attraverso i comuni motori di ricerca, anche solo digitando il nominativo di
una di queste persone.
L’Autorità ha rilevato che la diffusione di questi
dati personali non è consentita in quanto eccedente le finalità istituzionali
perseguite con la pubblicazione on line delle graduatorie, e cioè innanzitutto
quella di dare la possibilità per chi aspira a incarichi o supplenze di
conoscere la propria posizione e punteggio. In base alla normativa di settore
(esplicitata peraltro da due circolari del Ministero dell’istruzione) - e
secondo un principio ricordato dal Garante nelle Linee guida in materia di
pubblicazione on line di atti e documenti amministrativi da parte della
pubblica amministrazione - sui siti web possono essere pubblicate graduatorie
di merito contenenti solo i dati strettamente necessari ad individuare il
candidato, come il nome, il cognome, il punteggio e la posizione in
graduatoria.
L’indicazione del domicilio, nonché i recapiti
telefonici privati possono, invece, essere utilizzati dalla scuola per altre
finalità, come quella di prendere contatto con il personale, ma non diffusi.
Il Garante ha anche sottolineato che la pubblicazione
on line di tali informazioni personali può arrecare non solo un pregiudizio
alla riservatezza individuale, ma va anche ad incrementare il rischio che le
persone interessate possano subire abusi, come il cosiddetto furto di identità.
Pertanto, la loro ulteriore diffusione è stata
vietata dal Garante, il quale ha imposto agli istituti scolastici di procedere
d’ora in avanti ad una puntuale selezione dei dati personali contenuti in atti
e documenti da inserire su internet, nel rispetto dei principi di pertinenza e
non eccedenza previsti dalla normativa.
(Da diritto.it del
17.7.2013)