mercoledì 17 luglio 2013

Graduatorie, privacy per indirizzi e telefono



Privacy: è illecito pubblicare on line,
nelle graduatorie del personale scolastico,
indirizzi e numeri di telefono

Non sono dati pertinenti e, pertanto, non possono essere inseriti nelle graduatorie on line relative al personale docente e amministrativo tecnico e ausiliario (Ata), che ambisce a incarichi e supplenze, il numero di telefono o l’indirizzo privato dei candidati.
Lo ha stabilito il Garante per la privacy, il quale si è pronunciato a seguito di numerose segnalazioni ricevute da parte di alcuni interessati che avevano lamentato l’inserimento, all’interno dei documenti pubblicati sui siti web di due circoli didattici e di un istituto comprensivo, di informazioni personali non necessarie.
Dalle verifiche effettuate dall’Autorità, è emerso che nelle graduatorie rese disponibili su internet erano, infatti, contenuti anche i codici fiscali,
i numeri di telefono personali e gli indirizzi privati di circa 8000 lavoratori. Tali dati erano, inoltre, raggiungibili attraverso i comuni motori di ricerca, anche solo digitando il nominativo di una di queste persone.
L’Autorità ha rilevato che la diffusione di questi dati personali non è consentita in quanto eccedente le finalità istituzionali perseguite con la pubblicazione on line delle graduatorie, e cioè innanzitutto quella di dare la possibilità per chi aspira a incarichi o supplenze di conoscere la propria posizione e punteggio. In base alla normativa di settore (esplicitata peraltro da due circolari del Ministero dell’istruzione) - e secondo un principio ricordato dal Garante nelle Linee guida in materia di pubblicazione on line di atti e documenti amministrativi da parte della pubblica amministrazione - sui siti web possono essere pubblicate graduatorie di merito contenenti solo i dati strettamente necessari ad individuare il candidato, come il nome, il cognome, il punteggio e la posizione in graduatoria.
L’indicazione del domicilio, nonché i recapiti telefonici privati possono, invece, essere utilizzati dalla scuola per altre finalità, come quella di prendere contatto con il personale, ma non diffusi.
Il Garante ha anche sottolineato che la pubblicazione on line di tali informazioni personali può arrecare non solo un pregiudizio alla riservatezza individuale, ma va anche ad incrementare il rischio che le persone interessate possano subire abusi, come il cosiddetto furto di identità.
Pertanto, la loro ulteriore diffusione è stata vietata dal Garante, il quale ha imposto agli istituti scolastici di procedere d’ora in avanti ad una puntuale selezione dei dati personali contenuti in atti e documenti da inserire su internet, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza previsti dalla normativa.

(Da diritto.it del 17.7.2013)