Cass. Civ., sez. I, sent. 20.6.2013 n° 15486
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15486/2013, conferma le decisioni del Tribunale di Pistoia e della Corte di Appello di Firenze, riconoscendo che la convivenza di fatto prima del matrimonio, durato solo un mese, ha rilevanza ai fini dell’addebitabilità della separazione e ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento che deve essere parametrato sul generale tenore di vita della coppia anche prima del matrimonio.
Il caso riguarda una coppia che aveva convissuto per un certo periodo e che giunta al matrimonio, dopo appena un mese, si separa. La moglie aveva, infatti, presentato ricorso per separazione a causa del carattere irascibile e violento del marito che aveva portato a frequenti e gravi episodi di violenza, anche a causa dell’assunzione regolare di alcol e stupefacenti. Il Tribunale di Pistoia, rilevato in fatto che il marito aveva ripetutamente percosso la moglie sia durante la convivenza sia durante il matrimonio, aveva pronunciato la separazione con addebito al marito, disponendo anche un assegno a titolo di mantenimento di 350,00 euro in favore della moglie, che al momento risultava disoccupata.
Il marito appella la sentenza, ma la Corte territoriale conferma la decisione del giudice di primo grado. Si arriva in Cassazione, dove l’uomo rileva la violazione degli artt. 143 e 151 c.c. perchè è stato illegittimamente tenuto conto, ai fini della dichiarazione di addebito, del comportamento precedente al matrimonio. Inoltre entrambi i coniugi, nel corso della brevissima convivenza matrimoniale, avevano assunto entrambi sostanze stupefacenti e alcol.
Si rileva inoltre la violazione dell'art. 156, secondo comma c.c. per avere imposto e determinato un assegno di mantenimento stante la brevità del matrimonio che non consentiva la stima di un tenore di vita comune cui commisurare l'assegno.
La Corte suprema ritiene il ricorso infondato. La motivazione fornita dalla Corte di Appello appare corretta e priva di vizi logici e viene condivisa. In particolare, il periodo di convivenza prematrimoniale è rilevante quando si colloca rispetto al matrimonio come un periodo di convivenza continuativo. Ciò permette di valutare complessivamente la vita della coppia. Il comportamento violento del marito è stato costante e continuo nel periodo di convivenza prematrimoniale e nel matrimonio.
Lo stesso vale per il riconoscimento del mantenimento poiché l’impossibilità di determinare un tenore di vita a causa della brevità del matrimonio, non impedisce di individuare la somma sulla base del reddito del marito e sulla base delle esigenze di sussistenza moglie.
La sentenza è importante perché riconosce valore alla convivenza prematrimoniale intesa come una fase della vita della coppia che ha preceduto senza interruzioni il matrimonio, soprattutto quando non è possibile operare una distinzione fra il comportamento dei coniugi nella fase pre-matrimoniale e in quella matrimoniale.
Un’altra situazione in cui la giurisprudenza della Cassazione ha dato rilevanza alla convivenza prematrimoniale è in materia di pensione di reversibilità. Infatti, la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, va eseguita principalmente tenendo conto della durata dei matrimoni, ma valutando anche altri elementi collegati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali. Secondo l’orientamento consolidato si deve riconoscere alla convivenza more uxorio non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, ma un distinto e autonomo rilievo giuridico, quando sussista stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale (Cass. Civ. n. 1736/2012, n. 26358/2011 e C. Cost. n. 419/1999).
(Da Altalex del 30.7.2013. Nota di Giuseppina Vassallo)