venerdì 19 luglio 2013

Spaccia droga per pagarsi l’avvocato!

È spacciatore anche chi vende l'hashish
per pagare le parcelle all'avvocato.
Imputato incastrato dalla compagna
che riferisce come l'acquisto del panetto
fosse finalizzato a estinguere i debiti
e non destinato al consumo di gruppo

Risponde di spaccio chi vende hashish per pagare la parcella dell'avvocato. È esclusa ogni ipotesi l'uso di gruppo: irrilevante lo stato di tossicodipendenza degli amici e la loro consapevolezza di poter contare sulla "generosità" del fornitore. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 30765 del 17 luglio 2013, ha respinto il ricorso di un 24enne contro il giudizio di colpevolezza della Corte d'appello di Venezia che lo ha condannato a 1 anno e 6 mesi di reclusione e 8 mila euro di multa per una serie di acquisti, detenzioni a fine di spaccio e cessioni di sostanze stupefacenti.

La sesta sezione penale, in linea con la Corte di merito, ha ritenuto il giovane colpevole di tale reato in virtù delle dichiarazioni rilasciate dalla compagna la quale ha affermato che con la vendita della sostanza stupefacente avrebbe potuto retribuire l'avvocato. Insomma, per la Suprema corte la linea di difesa non può invocare, neanche sul piano meramente astratto, il consumo di gruppo, visto che sono state ritenute valide le dichiarazioni rese dalla teste (ritenuta pienamente attendibile anche per essere legata all'imputato da relazione sentimentale), secondo cui l'imputato le aveva confidato di aver «preso un panetto di hashish al fine di romperlo e rivenderlo in più parti per guadagnarci sopra e anche per pagare le parcelle dell'avvocato ai quale doveva circa 1.000 o 2.000 euro».

E non solo. Per Piazza Cavour non ha valore la denuncia di mancata considerazione dello stato di tossicodipendenza del ricorrente e della consapevolezza degli altri soggetti della disponibilità della sostanza stupefacente da lui assicurata durante i loro incontri: è del tutto irrilevante sia lo stato di tossicodipendenza degli agenti sia la loro consapevolezza di poter contare sulla "generosità" del fornitore. Al ricorrente non resta che pagare anche le spese processuali.

Vanessa Ranucci (da cassazione.net)