"La soppressione del Tribunale non può
comportare in via necessaria e automatica anche la soppressione dell’Ordine
forense istituito presso quel circondario". Lo afferma in una nota il
Consiglio Nazionale Forense. "Perché ciò accada è necessaria una norma di
legge che non solo preveda la soppressione ma disciplini la sorte dell’albo
forense tenuto da quell’Ordine, e quella del personale dipendente, del
patrimonio, delle funzioni amministrative in corso di svolgimento, con
particolare riferimento a quella disciplinare, dei rapporti giuridici in corso.
Norma di legge che allo stato attuale non è dato rinvenire mentre la tesi
ministeriale di una soppressione implicita non è perseguibile. In questo senso,
il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Guido Alpa, ha inviato oggi al
Ministero della Giustizia e ai presidenti degli Ordini ( e per conoscenza anche
ai presidenti di Senato e Camera) un articolato parere dell’Ufficio studi per
segnalare la delicata questione all’approssimarsi del 13 settembre data alla
quale entrerà in vigore la revisione delle circoscrizioni giudiziari-; e per
proporre una soluzione compatibile con i principi costituzionali e con il
quadro normativo esistente ed evitare così che la incertezza normativa dovuta
al silenzio della legge sul punto specifico possa generare gravi disservizi
nella tenuta degli albi professionali. “Il Consiglio in molteplici occasioni ha
segnalato la incostituzionalità del dlgs n. 155/2012; ed ha più volte
sollecitato il Ministero della Giustizia a farsi carico della grave lacuna
normativa in merito agli Ordini. Il Consiglio è ovviamente disponibile a
illustrare ulteriormente i profili”, scrive Alpa nella lettera. Il parere del
CNF ritiene assolutamente insufficiente, oltre che illegittimo, l’aver previsto
la soppressione degli Ordini forensi istituiti presso i tribunali in corso di
soppressione a causa della riforma della geografia giudiziaria (decreto
delegato n. 155/ 2012), nella sola circolare ministeriale di accompagnamento
del decreto delegato, deducendola implicitamente dal legame territoriale
(circondariale) esistente tra Ordine forense e Tribunale. Le ragioni giuridiche.
Il CNF chiarisce infatti che la istituzione/soppressione di un Ordine
professionale è soggetta alla riserva di legge in virtù della natura degli
Ordini: enti pubblici non economici a carattere associativo, come tali
inquadrabili tra le formazioni sociali tutelate dall’articolo 2 della
Costituzione. La riserva di legge è confermata da altre due disposizioni
costituzionali, l’articolo 97 e l’articolo 117, comma 2. Con riferimento alla
relazione di accompagnamento al decreto delegato di revisione della geografia
giudiziaria che, nonostante il silenzio della legge sul punto, desume la
soppressione dalla consolidata correlazione normativa tra Ordine e Tribunale
(regio decreto del 1933) , il CNF giudica incompleto ed erroneo il richiamo
alla norma presupposto. Conseguenze abnormi. La tesi ministeriale, riferisce
ancora il parere, produrrebbe poi effetti abnormi in ordine alla sorte
dell’Albo professionale tenuto presso gli Ordini (quale sorte per gli avvocati
iscritti -per i procedimenti disciplinari - per il personale dipendente - per
il patrimonio o i contratti in corso?) laddove in altri casi di riforme di
ordinamenti professionali (come la unificazione degli albi di dottori
commercialisti e ragionieri del 2005) la legge si è fatta, giustamente, carico di
disciplinare dettagliatamente tutti questi rapporti. La soluzione prospettata.
Alla luce di tale ricostruzione delle norme, e senza pretesa di esaustività su
tutte le problematiche e i dubbi dei casi concreti che si potrebbero
verificare, il CNF conclude ritenendo che, in assenza di una norma primaria che
si faccia carico di disciplinare anche la tenuta dell’albo e gli altri rapporti
in essere, gli ordini forensi costituiti presso i Tribunali di prossima
soppressione continueranno a svolgere regolarmente le loro funzioni nella
circoscrizione territoriale coincidente con il territorio dell’ex circondario
di Tribunale; e allorché l’ordine perdesse la disponibilità dei locali
eventualmente utilizzati come sede nell’ambito della sede già destinata al
Tribunale soppresso, l’ente dovrà dotarsi di una nuova sede operativa".
(Da Mondoprofessionisti del 23.7.2013)