Cass. Civ., sez. VI - 3, ord. 10.7.2013 n° 17080
L’acquisto di un biglietto aereo online rientra tra i contratti conclusi mediante moduli o formulari disciplinati dall’art. 1342 c.c., in quanto contratto di trasporto caratterizzato dalla mancata possibilità da parte del contraente di instaurare trattative specifiche finalizzate alla modifica delle condizioni.
E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione nell’ordinanza 10 luglio 2013, n. 17080.
Nella fattispecie, il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da un passeggero avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 6063 del 2007 di rigetto della domanda dell'appellante nei confronti della Wind Jet s.p.a. di risarcimento dei danni per i disagi subiti a seguito di un viaggio aereo.
Il passeggero ha proposto ricorso per Cassazione formulando due motivi, la contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e violazione dell'art. 1342 cod. civ. come richiamato dall'art. 113 comma secondo c.p.c., e la violazione o falsa applicazione dell'art. 339 c.p.c. e art. 113 comma secondo c.p.c.
Il ricorrente contesta la decisione del Tribunale per non aver qualificato il contratto concluso online nella fattispecie dell’art. 1342 c.c. e per aver pronunciato l’inammissibilità dell’appello della decisione, perchè pronunciata secondo equità.
Viene messa in rilievo l’incongruenza del Giudice di pace, che prima ha dichiarato che avrebbe deciso secondo equità, e poi ha deciso secondo diritto. Ma la pronuncia, anche nel caso in cui fosse stata decisa secondo equità, comunque sarebbe stata impugnabile, a detta degli Ermellini, avendo il ricorrente agito per “violazione delle norme comunitarie e dei principi regolatori della materia”, ex art. 339, comma terzo c.p.c., motivo perfettamente valido se si considera anche che la data di emissione del provvedimento (28.11.2006/19.02.2007) è susseguente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006.
La questione andava invece risolta soffermandosi sul contenuto delle censure, che, per la Suprema Corte , appaiono fondate, sulla base di quanto già affermato dalla Cass. 11 maggio 2010, n. 11361: “l’acquisto di un biglietto aereo presso una agenzia di viaggi comporta la conclusione di un contratto di trasporto con le modalità dell’art. 1342 cod. civ., in quanto le condizioni di contratto sono definite dalla compagnia aerea per regolamentare la serie indefinita di rapporti con tutti coloro che acquistino il biglietto, già predisposto su un modulo standard e che richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto”.
Quindi il Giudice di pace non ha il potere, secondo quanto disposto dall’art. 113, secondo comma c.p.c., di decidere secondo equità, rientrando tale contratto nella fattispecie dell’art. 1342 c.c., come confermato dagli Ermellini: “Colui che stipula online non ha, in genere, alcuna possibilità di instaurare una trattativa specifica, finalizzata alla modifica di una o più delle condizioni generali di contratto, potendo, al contrario, soltanto scegliere di accettarle o rifiutarle”. Il ricorso è stato accolto, e la sentenza cassata e rinviata al Tribunale di Roma.
(Da Altalex del 27.7.2013. Nota di Enrica Maria Crimi)