Cass. Civ., sez. VI-3, sent. 14.5.2013 n° 11514
I principi Statuiti dalle Sezioni Unite trovano conforto nell’art. 138 del codice delle Assicurazioni, norma che definisce il danno biologico come quello da lesione all’integrità psico –fisica, tale da avere un’incidenza negativa sull’attività quotidiane e gli aspetti dinamico relazionali di un soggetto, il quale, non potendo più svolgere delle attività che prima svolgeva, sarà limitato in un suo diritto costituzionalmente garantito ex art. 32 Cost.
Alla luce di siffatti principi sarà risarcibile esclusivamente quella sofferenza causata dal peggioramento della qualità della vita della persona danneggiata, non trovando più spazio la risarcibilità del danno morale “puro o la sofferenza d’animo non direttamente connessa alla lesione.
In buona sostanza, secondo la Suprema Corte dovranno essere risarcite solo le spese visite mediche di poco successive al sinistro stradale e che siano diretta conseguenza del sinistro. Non troveranno risarcimento le eventuali consulenze sanitarie specialistiche richieste in corso di causa, in quanto le stesse non sono considerate necessarie ma sono frutto di una libera scelta della parte.
(Da Altalex del 5.6.2013. Nota di Elena Salemi)