Istanza di rinvio di udienza: il giudice non è tenuto ad esaminarla se inviata via fax
Così si è pronunciata la sesta sezione penale della Suprema Corte di cassazione che, con sentenza n. 28244 depositata il 28 giugno 2013, ha rigettato il ricorso di un uomo, volto alla cassazione della decisione della Corte di appello di Catania confermativa della sua condanna alla pena di un anno di reclusione per il reato di abuso di ufficio.
Nella fattispecie il ricorrente lamentava che la Corte d’appello aveva disatteso, senza esaminarla, un’istanza di rinvio di udienza volta, appunto, a fissare una nuova data per concomitante impegno professionale inviata a mezzo fax dal difensore di fiducia, previamente nominato sempre a mezzo fax con revoca di ogni precedente nomina.
Pertanto la Corte di cassazione, con la sentenza in oggetto, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Biancamaria Consales (da diritto.it del 3.7.2013)