Se il soggetto è da poco in attività e dimostra, mediante idonea certificazione medica il periodo di malattia, può essere “escluso” dagli studi di settore.
Così la Suprema Corte di Cassazione, nella sezione tributaria, con la sentenza 28 dicembre 2011, n. 29185, con cui è stato rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
La questione oggetto di controversia nasceva dalla impugnazione proposta da una snc tramite ricorso avverso un avviso di rettifica IVA dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che, in seguito, provvedeva all’accoglimento dell’atto.
La pronuncia veniva confermata anche in secondo grado; nello specifico la Commissione Tributaria Regionale precisava che il contribuente, invitato al contraddittorio, aveva dimostrato che “trattavasi di attività iniziata da poco e che il socio per questioni di salute non aveva potuto offrire la propria collaborazione e che quindi la redditività non ha raggiunto i parametri prefissati ... in presenza di tali circostanze spettava all’Ufficio di motivare adeguatamente sulla inattendibilità delle suddette controdeduzioni”.
La tesi dell’Agenzia delle Entrate per il ricorso in Cassazione era articolata su due motivi, ossia, l'’Ufficio assumeva "la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 42 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549 posto che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe disatteso le risultanze dei parametri sulla base di generiche deduzioni del contribuente”.
Con la decisione che si annota, i giudici della Corte hanno aderito al principio già affermato dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. n. 26635/2009) in base al quale “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati», ma deriva dal contraddittorio obbligatorio con il contribuente”.
Continua ancora la sentenza menzionata delle Sezioni Unite che in tale sede il contribuente ha l’onere probatorio circa la sussistenza delle condizioni che possano giustificare l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti ai quali possono applicarsi gli standards oppure la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo considerato.
La motivazione dell’atto di accertamento non può essere esaurito, si precisa ancora, nel rilievo dello scostamento, in quanto la stessa deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per cui sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.
In sostanza, l’Ufficio ha l’obbligo di motivare adeguatamente circa l’inattendibilità delle controdeduzioni; i giudici della Corte affermano che, nel caso concreto, il contribuente ha dimostrato che per “ragioni di salute non aveva potuto offrire la propria collaborazione e che, pertanto, la redditività non ha raggiunto i parametri prefissati.
In conseguenza, vi è il rigetto del ricorso.