Con nota del 27.12.2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato, in via definitiva, il “Regolamento per il recupero di anni d’iscrizione alla Cassa resi inefficaci per il mancato pagamento parziale di contributi prescritti (c.d.rendita vitalizia)”, dando il via libera alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 19 del 24.1.2012) per la sua entrata in vigore.
Nel primo numero di “CF NEWS” (inviato per email dalla Cassa su richiesta degli iscritti, NdAGANews) è stato già analiticamente anticipato il contenuto della modifica regolamentare varata dal Comitato dei Delegati.
Il provvedimento - fondamentale nei suoi effetti - è di sicuro vantaggio per gli avvocati, in quanto in maniera più equa e giusta modifica, sostanzialmente, il momento temporale per l’adesione al beneficio.
Ricapitolando, in estrema sintesi, con l’introduzione della nuova previsione regolamentare l’iscritto potrà in ogni tempo, e non più soltanto al momento del suo pensionamento, richiedere e pagare immediatamente la somma necessaria per la costituzione della rendita vitalizia, utile a sanare il mancato parziale pagamento di contributi, oramai prescritti, in tal modo recuperando ai fini pensionistici l’anno o gli anni in questione.
Di conseguenza, il collega - previa verifica della propria posizione previdenziale - se decide di sanare il debito contributivo parziale deve inoltrare alla Cassa la richiesta finalizzata a beneficiare dell’istituto.
Successivamente, ed entro 120 giorni dalla ricevuta comunicazione da parte dell’Ente dell’indicazione della somma complessiva da pagare, il professionista dovrà provvedere ad effettuare il richiesto versamento.
In caso di mancato pagamento nel suindicato termine si decade dalla domanda presentata.
Tuttavia, è importante altresì evidenziare che l’iscritto non decade dal proprio diritto di ripresentare, anche in un momento successivo, una nuova domanda per richiedere l’adesione al beneficio della “rendita vitalizia”.
Cassa Forense esprime soddisfazione per il risultato ottenuto, atteso che il Ministero non solo ha integralmente recepito la proposta di modifica, ritenendola di maggior chiarezza rispetto al testo previgente ma ha anche evidenziato come le scelte operate aggiornino coerentemente l’intero articolato alla nuova ipotesi regolamentare introdotta.
Altro motivo di soddisfazione è rappresentato dalla considerazione espressa da tutti e tre i ministeri covigilanti (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Giustizia e dell’Economia e delle Finanze) che, oltre ad esprimere parere favorevole in merito alla delibera del Comitato dei Delegati hanno espresso, nella motivazione della approvazione, una valutazione positiva del provvedimento non solo sotto il profilo di legittimità ma anche e soprattutto in merito alla compatibilità dell’Istituto con la situazione economico-finanziaria dell’Ente.
Tale risultato certifica la professionalità della gestione della nostra fondazione sia sotto l’aspetto previdenziale che verso quello economico finanziario.
Infatti, l’approvazione della nostra deliberazione, con le motivazioni di compiacimento espresse dai ministeri, riconosce all’Ente una capacità propositiva in materia previdenziale che ha ricevuto idonea fiducia ed apprezzamento in termini d’immagine nei rapporti con i Ministeri vigilanti.
Il tutto, naturalmente, non perdendo mai di vista quell’equilibrio di bilancio raggiunto nel rispetto delle regole ed improntato sempre al rigore dei conti oltre che nella scelta responsabile degli investimenti.
Giulio Pignatiello (da CF Newsletter n. 2/2012 su cassaforense.it)
Nel primo numero di “CF NEWS” (inviato per email dalla Cassa su richiesta degli iscritti, NdAGANews) è stato già analiticamente anticipato il contenuto della modifica regolamentare varata dal Comitato dei Delegati.
Il provvedimento - fondamentale nei suoi effetti - è di sicuro vantaggio per gli avvocati, in quanto in maniera più equa e giusta modifica, sostanzialmente, il momento temporale per l’adesione al beneficio.
Ricapitolando, in estrema sintesi, con l’introduzione della nuova previsione regolamentare l’iscritto potrà in ogni tempo, e non più soltanto al momento del suo pensionamento, richiedere e pagare immediatamente la somma necessaria per la costituzione della rendita vitalizia, utile a sanare il mancato parziale pagamento di contributi, oramai prescritti, in tal modo recuperando ai fini pensionistici l’anno o gli anni in questione.
Di conseguenza, il collega - previa verifica della propria posizione previdenziale - se decide di sanare il debito contributivo parziale deve inoltrare alla Cassa la richiesta finalizzata a beneficiare dell’istituto.
Successivamente, ed entro 120 giorni dalla ricevuta comunicazione da parte dell’Ente dell’indicazione della somma complessiva da pagare, il professionista dovrà provvedere ad effettuare il richiesto versamento.
In caso di mancato pagamento nel suindicato termine si decade dalla domanda presentata.
Tuttavia, è importante altresì evidenziare che l’iscritto non decade dal proprio diritto di ripresentare, anche in un momento successivo, una nuova domanda per richiedere l’adesione al beneficio della “rendita vitalizia”.
Cassa Forense esprime soddisfazione per il risultato ottenuto, atteso che il Ministero non solo ha integralmente recepito la proposta di modifica, ritenendola di maggior chiarezza rispetto al testo previgente ma ha anche evidenziato come le scelte operate aggiornino coerentemente l’intero articolato alla nuova ipotesi regolamentare introdotta.
Altro motivo di soddisfazione è rappresentato dalla considerazione espressa da tutti e tre i ministeri covigilanti (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Giustizia e dell’Economia e delle Finanze) che, oltre ad esprimere parere favorevole in merito alla delibera del Comitato dei Delegati hanno espresso, nella motivazione della approvazione, una valutazione positiva del provvedimento non solo sotto il profilo di legittimità ma anche e soprattutto in merito alla compatibilità dell’Istituto con la situazione economico-finanziaria dell’Ente.
Tale risultato certifica la professionalità della gestione della nostra fondazione sia sotto l’aspetto previdenziale che verso quello economico finanziario.
Infatti, l’approvazione della nostra deliberazione, con le motivazioni di compiacimento espresse dai ministeri, riconosce all’Ente una capacità propositiva in materia previdenziale che ha ricevuto idonea fiducia ed apprezzamento in termini d’immagine nei rapporti con i Ministeri vigilanti.
Il tutto, naturalmente, non perdendo mai di vista quell’equilibrio di bilancio raggiunto nel rispetto delle regole ed improntato sempre al rigore dei conti oltre che nella scelta responsabile degli investimenti.
Giulio Pignatiello (da CF Newsletter n. 2/2012 su cassaforense.it)