che pensava di poter utilizzare la chat
Come spesso accade, per quanto sembri assurdo, la Corte di Cassazione è stata chiamata a dare dei chiarimenti su un fatto che anche a prima vista sembrerebbe avere una risposta ovvia.
L'articolo 284 del codice di procedura penale stabilisce che "1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza. 2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono".
Bene, la Corte ha stabilito che chi si trova agli arresti domiciliari non può utilizzare il servizio di chat su Facebook. A maggior ragione se, come nel caso di specie, viene appurato che con questo strumento l'imputato comunicava serenamente con un suo coimputato.
Nel ricorso presentato il detenuto si è difeso sostenendo che nel provvedimento inflittogli non era specificato che il divieto di comunicare con terzi comprendesse anche le comunicazioni a distanza. La Cassazione ha respinto tale ricorso pur non negando in assoluto l'utilizzo di Internet che è invece consentito purché per ragioni puramente conoscitive.
Alberta Perolo (da famigliacristiana.it dell’8.2.2012)