sabato 4 febbraio 2012

Strisce blu senza ticket, multa legittima anche se l’automobilista paga il dovuto

In caso di parcheggio senza esporre il grattino d’ordinanza, non esiste l’ipotesi che il semplice pagamento di quanto dovuto per il parcheggio possa chiudere la questione. A ribadirlo è la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30/2012.
Il caso. Un automobilista viene sanzionato - con tanto di verbale – per aver parcheggiato sulle strisce blu senza però esporre il grattino. Il Giudice di pace, accogliendo l’opposizione dell’automobilista, annulla il verbale e condanna il Comune a pagare le spese processuali, poiché «nessuna norma prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa per effetto del mancato pagamento del parcheggio», quindi «il conducente del veicolo parcheggiato è tenuto unicamente al versamento della somma dovuta per il tempo della sosta». Non è così per la Suprema Corte.
Il giudizio di legittimità. La sosta in un’area di parcheggio, e la sosta all’esterno di essa, rientrano, secondo i giudici di piazza Cavour, nella previsione del Codice della Strada sulla sosta a tempo, e «qualora esse siano subordinate al pagamento di una somma di denaro, non si sottraggono all’operatività della sanzione pecuniaria». Mentre, invece, per il Giudice di pace, all’interno dell’area di parcheggio «scatta soltanto il diritto del Comune di riscuotere la tassa per l’utilizzo del parcheggio a pagamento ed in relazione alla durata stessa della sosta». Pertanto, il contenzioso ritorna nuovamente al Giudice di pace: la Cassazione, dopo aver ribadito la legittimità della contravvenzione nei confronti dell’automobilista, richiama il Giudice di pace, che «ha disatteso il carattere vincolante del principio di diritto enunciato, principio al quale invece il giudice del rinvio era tenuto ad uniformarsi».

(Da avvocati.it del 3.2.2012)