Cass. civile sez. lavoro, sent. 23.2.2012 n° 2722
Copiose sentenze hanno ribadito il divieto, posto a carico del datore di lavoro, di controllare la posta elettronica e gli accessi ai siti internet effettuati dal proprio dipendente. La Sezione Lavoro della Cassazione, con sentenza 23 febbraio 2012, n. 2722 ha precisato che tale divieto viene a cadere quando il controllo si verifica ex post: nell’eventualità in cui emergono circostanze di fatto tali da sostenere l’inizio di una indagine di natura retrospettiva, il datore è legittimato ad accedere ai contenuti della posta elettronica del prestatore di lavoro. Qualora vengano accertate violazioni, si rende legittimo l’eventuale licenziamento.
I fatti prendono origine nell’anno 2004, quando un lavoratore con la qualifica di quadro, dipendente di una Banca, era stato destinatario di un licenziamento “per giusta causa” in quanto si era reso responsabile, sfruttando la propria posizione aziendale, della divulgazione, mediante invio di e-mail destinate ad individui terzi rispetto alla datrice di lavoro, contenenti notizie di natura riservata e relative ad un cliente della Banca. Aveva inoltre, di conseguenza, approfittato del contenuto delle informazioni riservate per eseguire talune operazioni finanziarie dalle quali aveva tratto vantaggio personalmente.
Per la Corte di Cassazione non sussiste alcuna violazione allo Statuto dei Lavoratori, come sostenuto dal dipendente licenziato, in tema di controlli a distanza dei lavoratori dipendenti. Nella fattispecie sottoposta il controllo da parte del datore sulle e mail non concerneva la sorveglianza sull’esecuzione della prestazione lavorativa, bensì era preordinata ad accertare eventuali condotte illecite che ponevano in pericolo l’immagine della datrice nei confronti di terzi soggetti: “entrava in gioco il diritto del datore di lavoro di tutelare il proprio patrimonio, che era costituito non solo dal complesso dei beni aziendali, ma anche dalla propria immagine esterna, così come accreditata presso il pubblico. Questa forma di tutela egli poteva giuridicamente esercitare con gli strumenti derivanti dall’esercizio dei poteri derivanti dalla sua supremazia sulla struttura aziendale”.
(Da Altalex del 29.2.2012. Nota di Laura Biarella)