mercoledì 1 febbraio 2012

Messaggi diffamatori: sito web sequestrato

Scatta il sequestro per l'intero sito web nel caso in cui i messaggi diffamatori contenuti in una pagina - oscurata su denuncia della persone danneggiata nella reputazione - siano replicati in altro testo dello stesso sito. A sottolinearlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46504/2011.
Il caso. Su un sito internet erano comparse espressioni lesive della professionalità di una avvocatessa, della quale si metteva in dubbio anche "il possesso dei necessari titoli abilitativi". Inizialmente era stata emessa una prima misura cautelare limitata alla sola pagina elettronica incriminata, ma il provvedimento "era stato frustrato dall'inserimento nello stesso sito di altro testo a sua volta denigratorio". Per questo era stato disposto il sequestro integrale. Contro tale provvedimento il responsabile della pubblicazione elettronica ricorreva per cassazione, sostenendo che "una simile misura viola la legge perché produce un danno grave ed irreparabile all'attività istituzionale, di meritoria rilevanza sociale del sito ed inoltre impone un vincolo di indisponibilità che ne impedisce l'accesso da parte di chiunque, associati, collaboratori e utenti".
Il giudizio di legittimità. La Suprema Corte ha ritenuto il reclamo "destituito di fondamento" in quanto non si può ritenere che "la naturale destinazione di un sito alla comunicazione con più persone possa impedirne il sequestro preventivo se, come in questo caso, solo l'adozione della suddetta misura cautelare appare idonea ad assicurare che la condotta illecita non si ripeterà". Inoltre, sempre secondo Piazza Cavour, prospettare che "comunque non sarebbe consentito il sequestro di un sito web perché limitativo dei diritti di coloro che collaborano al suo allestimento e degli utenti", significa giungere alla "conclusione inaccettabile di garantire una sorta di zona franca che renderebbe immune dalla giurisdizione penale i siti elettronici rispetto, ad esempio, ai quotidiani o ai notiziari radio e televisivi".

(Da avvocati.it del 31.1.2012)